EUR16060 – Oggetto: Cronotachigrafo. Entrata in vigore del Regolamento 165/2014.

LAV16059 – Oggetto: Garanzia giovani. Chiarimenti Inps sul decreto direttoriale 385/II/2015.

19 Febbraio 2016

ABI: RAPPORTO MENSILE ABI – Febbraio 2016 – 18/02/2016

22 Febbraio 2016

LAV16059 – Oggetto: Garanzia giovani. Chiarimenti Inps sul decreto direttoriale 385/II/2015.

19 Febbraio 2016

ABI: RAPPORTO MENSILE ABI – Febbraio 2016 – 18/02/2016

22 Febbraio 2016

Roma, 19 Febbraio 2016

EUR16060
SM

Oggetto: Cronotachigrafo. Entrata in vigore del Regolamento 165/2014. 

Com’è noto, dopo un primo gruppo di norme già operative dal 2 Marzo 2015 (sulle quali vedi la nota Conftrasporto EUR15076 del 27 Febbraio 2015),  a partire dal 2 Marzo p.v entreranno in vigore le altre disposizioni del Regolamento U.E in materia di cronotachigrafo (Regolamento n. 165/2014) che non hanno bisogno di atti di esecuzione da parte della Commissione europea. Tra le norme che, per questa motivazione, non potranno essere efficaci dal 2 Marzo p.v, troviamo quelle che istituiscono la nuova generazione di tachigrafi intelligenti, il cui montaggio diventerà obbligatorio soltanto sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio decise dalla predetta Commissione (artt. 8 e 11 del Regolamento 165/2014); a tale proposito, abbiamo appreso che la Commissione ha adottato queste disposizioni che, ora, sono in attesa di essere recepite in un Regolamento europeo.

Tra le norme del Regolamento che scatteranno dal prossimo 2 Marzo, segnaliamo quella prevista dall’art. 33 che obbliga le imprese di autotrasporto a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo (analogico e digitale), e ad effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura (par.1). Il par. 3 dell’art. 33, sancisce a sua volta la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai propri autisti, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di limitare questa responsabilità ai casi in cui l’impresa:

  • non abbia formato gli autisti sul funzionamento del tachigrafo (contravvenendo, quindi, al par.1, art.33);
  • abbia violato l’art. 10, par. 1 e 2 del Regolamento 561/2006:
    • retribuendo i conducenti o concedendo dei premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la sicurezza stradale;
    • organizzando l’attività dei conducenti, in maniera tale che non fossero rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo;
    • non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto di quanto sopra.

In relazione a quest’ultimo aspetto, segnaliamo che l’ Unatras ha sollecitato un intervento dei Ministeri competenti affinché questa facoltà venga rapidamente attuata.

Il testo del Regolamento 165/2014 è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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EUR16060

Regolamento 165