EUR15076 – Cronotachigrafo. Entrata in vigore di alcune disposizioni del Regolamento U.E 165/2014.

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Roma, 27 Febbraio 2015

EUR15076
SM

Oggetto: Cronotachigrafo. Entrata in vigore di alcune disposizioni del Regolamento U.E 165/2014

Come preannunciato lo scorso anno (vedi la circolare Conftrasporto EUR14100 del 5 Marzo 2014), il 2 Marzo prossimo entrano in vigore alcune norme del nuovo Regolamento U.E sul cronotachigrafo (Regolamento n.165 del 4 Febbraio 2014).

In particolare, le disposizioni che saranno applicabili da quella data sono gli artt 24, 34 e 45, in materia di:

– autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ad installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo (art. 24);
– utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art.34). La disposizione ricalca quella dell’art.15, paragrafo 2 del Regolamento 3821/1985 con l’aggiunta, alla fine della lett. b – par. 3, che recita “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”;
– modifica alle ipotesi di esonero dalle disposizioni sui tempi di guida e di riposo, di cui all’art. 3 ed all’art. 13 del Regolamento 561/2006 (art. 45). Più precisamente:
• il paragrafo 1 dell’art. 45 introduce una nuova esenzione (lettera a bis art. 3 del Regolamento 561/2006), per i “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati esclusivamente entro un raggio di cento Km dal luogo dove si trovi l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale dell’impresa”.  Questa esenzione, che si applicherà nei singoli Stati membri senza aver bisogno di atti di recepimento, riproduce in parte quella dell’art. 13 del 561/2006 (che richiede, invece, un atto di recepimento espresso dei singoli Stati), con la differenza che eleva a 100 Km (dai 50 Km attuali) il raggio di operatività dell’esonero.
• Il paragrafo 2  dell’art. 45 interviene sulle deroghe ai tempi di guida e di riposo lasciate alla decisione degli Stati membri (contenute, come già detto, all’art. 13 del 561/2006), aumentando a 100 Km (dai 50 attuali) il raggio di operatività di quelle previste alle lett. d), f) e p) dell’appena citato art. 13.  L’Italia, come è noto, con D.M del 20 Giugno 2007 (circolare Conftrasporto NOR07202 dell’11 Ottobre 2007) ha recepito  soltanto alcune delle suddette deroghe, tra cui quella della lettera d) concernente i veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, utilizzati dai fornitori di servizi universali postali.

Le restanti disposizioni del Regolamento saranno invece efficaci dal 2 Marzo 2016, fermo restando che per quanto concerne l’introduzione della nuova generazione di tachigrafi intelligenti (dotati di un sistema di navigazione satellitare per registrare in automatico la posizione del veicolo nel luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, in quello raggiunto ogni 3 ore di periodo di guida e quello di fine della giornata lavorativa), occorrerà attendere del tempo: infatti, diventeranno obbligatori sui veicoli immatricolati, per la prima volta, 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio che saranno stabilite dalla Commissione U.E.
Tra le disposizioni che saranno in vigore dal prossimo anno, segnaliamo anche l’art. 33 del Regolamento  e, in particolare, il par 3 che, dopo aver sancito la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai suoi autisti, stabilisce che gli Stati possono circoscrivere questa responsabilità ai casi di:
– mancata formazione dei conducenti sul funzionamento del tachigrafo;
– concessione di premi o maggiorazioni salariali in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate;
– mancata organizzazione dell’attività degli autisti, in modo tale da non consentire agli stessi di osservare i tempi di guida e di riposo;
– mancata fornitura ai conducenti delle opportune istruzioni sul rispetto di quanto sopra.

Per comodità di lettura, si allega nuovamente il testo del Regolamento 165/2014.

Cordiali saluti.

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EUR15076

Regolamento 165