
Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160
10 Ottobre 2007
I pesanti riflessi legati alla chiusura per cinque anni , causa lavori, di un tratto della Salerno – Reggio Calabria
11 Ottobre 2007Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 Ottobre 2007.
In vista dell’approssimarsi della scadenza per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, degli elenchi Iva clienti e fornitori (scadenza che, soltanto per quest’anno, ? stata fissata al 15 Ottobre p.v per la generalit? dei contribuenti, ed al 15 Novembre per i soggetti che, nel 2006, hanno realizzato un volume d’affari che permetta di optare per la liquidazione trimestrale ? 309.874,14 per le imprese di servizi. A partire dall’anno prossimo, la data limite per l’invio ? il 29 Aprile), detta Agenzia ha emanato la circolare n. 53/E, del 3 Ottobre u.s, con la quale ha effettuato il punto della situazione sull’argomento.
Tra i punti di maggior interesse analizzati dall’Agenzia, si segnalano quelli concernenti:
– gli obbligati alla presentazione, che sono stati individuati in tutti i soggetti passivi IVA che abbiano emesso, o ricevuto, fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione. Tale obbligo riguarda anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonch? quelli che operano nel nostro Paese tramite un rappresentante fiscale o che si siano identificati direttamente presso l’Amministrazione finanziaria;
– i soggetti esonerati, tra i quali figurano tutti gli organismi che abbiano, nell’oggetto principale, lo svolgimento di un’attivit? non a fine di lucro. Limitatamente al periodo d’imposta 2006, il Decreto Legge 81/2007, convertito in Legge n. 127 del 3 Agosto ha ampliato la platea degli esentati, includendovi i soggetti che hanno usufruito del regime di contabilit? semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R 600/1973 (ossia ? spiega l’Agenzia ? per quanto riguarda le imprese di servizi, tutte quelle che nel 2005 hanno ottenuto ricavi non superiori a 309.874, 14 ?uro). Inoltre ? prosegue l’Agenzia ? lo spirito della norma consente di affermare che, sempre per il periodo 2006, l’esonero si estende a tutti gli esercenti attivit? economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilit? ordinaria ai fini delle imposte dirette;
– il contenuto degli elenchi, dove occorre indicare tutti i soggetti con i quali siano state effettuate delle operazioni Iva (imponibili, non imponibili, esenti) che hanno comportato l’emissione di fattura o di una nota di variazione nel corso dell’anno. Per i periodi di imposta 2006 e 2007, nell’elenco clienti si possono riportare soltanto i soggetti titolari di partita Iva (senza specificare, quindi, i consumatori finali), per i quali, peraltro, pu? essere riportata soltanto la partita Iva in luogo del codice fiscale (quest’ultima facilitazione ? stata prevista anche per l’elenco dei fornitori).
A proposito delle operazioni Iva rilevanti ai fini degli elenchi, appare opportuna la precisazione svolta dall’Agenzia, secondo la quale la data da prendere in esame ? quella dell’emissione della fattura, mentre sono irrilevanti quelle di registrazione e di esigibilit? dell’imposta.
Le informazioni da trasmettere con gli elenchi sono state individuate lo scorso 25 Maggio con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato sulla G.U n. 136 del 14 Giugno 2007 ? supplemento ordinario), ma in ogni caso la circolare in commento ne contiene un riepilogo. Sempre per le annualit? 2006 e 2007, dall’elenco clienti possono omettersi le operazioni relative a fatture emesse di importo inferiore a 154,94 ?, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 9.9.1996, n.695, nonch? quelle per le quali non ? prevista la registrazione ai fini Iva e (per l’elenco clienti) quelle annotate nel registro dei corrispettivi.
– Le sanzioni. L’omessa o tardiva presentazione degli elenchi, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 258 ? ad un massimo di 2065 ?. E’ applicabile il ravvedimento operoso.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


