
Cronotachigrafo analogico. Inserimento di foglio di registrazione con data non valida. Sanzione applicabile.
10 Ottobre 2007
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10 Ottobre 2007Modifiche urgenti per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
Nella seduta del 2 ottobre scorso il Parlamento ha definitivamente convertito in legge, con alcune modifiche, il D.L. 117 con cui il Governo ha introdotto, sin dal 4 agosto 2007, alcune modifiche urgenti alle disposizioni del codice della strada, al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
La legge 2 ottobre 2007, n. 160, si compone di complessivi 11 articoli: otto dei quali gi? stabiliti dal decreto legge e tre di nuova approvazione (artt. 3-bis; 6-bis e 6-ter), con i quali sono state anticipate, quanto ad entrata in vigore ed efficacia, talune disposizioni previste nel pi? ampio disegno di legge di modifiche al codice della strada – attualmente in terza lettura alla Camera dei Deputati (A.C. 2480-B) – quali:
– la penalizzazione della guida senza patente (art. 1);- limitazioni alla guida per i neopatentati (patente B), ridotte da tre ad un anno, e divieto di trasporto di minori di 5 anni su motoveicoli e ciclomotori (art. 2);
– nuove sanzioni per eccesso di velocit? (art. 3);
– incremento delle sanzioni per uso del telefonino alla guida senza auricolare (art. 4);
– inasprimento disposizioni sanzionatorie per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 5);- norme per promuovere la conoscenza dei rischi di guida in stato di ebbrezza (art. 6)- norme di coordinamento (art. 7) ed entrata in vigore (art. 8).
Si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni aventi riflesso nel settore del trasporto merci, evidenziando che le modifiche introdotte in sede di conversione in legge hanno efficacia dal 4 ottobre 2007.
Guida senza patente ? Con una modifica all’art. 116 del codice della strada, la guida senza patente ? tornata ad essere una violazione penale (prima era stata depenalizzata con il D. Lgv. 507/1999), punita con l’ammenda da euro 2.257 a 9.032. La stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perch? revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti richiesti. Inoltre, nel caso di reiterazione del reato in un biennio, il conducente che guida senza patente incorre nella pena dell’arresto sino ad un anno.
Eccesso di velocit? ? Dopo aver previsto che gli eccessi possono essere rilevati anche in base ad ?apparecchiature che calcolano la velocit? media su tratti determinati? (ad es. i tutor) e che le postazioni per il rilevamento debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, l’articolo 3 della legge 160/07 prevede ora che gli eccessi di velocit? siano sanzionati secondo non pi? tre ma quattro fasce. Le prime due:
1) superamento del limite di velocit? di non oltre 10 km/h;
2) superamento del limite di velocit? di oltre 10 e di non oltre 40 km/hnon vengono modificate dal provvedimento in esame, se non prevedendo l’aumento da 2 a 5<--7b> dei punti da detrarre dalla patente di guida, in caso di violazione della seconda fascia.
Per le altre due, invece, si prevede un nuovo apparato sanzionatorio:
3) per il superamento del limite di velocit? di oltre 40 e di non oltre 60 km/h, la sanzione amministrativa pecuniaria da 370 a 1.458 euro (come in precedenza) e quella accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, nonch? ? introdotto ora dalla legge di conversione ? il provvedimento d’inibizione alla guida nella fascia notturna (dalle ore 22 alle 7), per i primi tre mesi di restituzione della patente (inibizione annotata nell’anagrafe patenti del CED, consultabile telematicamente dagli organi accertatori su strada);
4) per il superamento dei limiti di velocit? di oltre 60 km/h (nuova fattispecie), la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.Da notare che ? come in precedenza – quando l’eccesso di velocit? ? commesso dal conducente del veicolo adibito al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 tonnellate, le predette sanzioni amministrative ed accessorie sono raddoppiate. Inoltre la legge stabilisce che quando l’eccesso di velocit? va oltre la soglia cui ? tarato il limitatore (nei veicoli obbligati a montare detto dispositivo), esso determina anche l’applicazione delle sanzioni previste (art. 179, commi 2-bis e 3, cds.) per guida con limitatore non funzionate o alterato e l’obbligo di accompagnamento del veicoli in officine autorizzate al montaggio e controllo dell’apparecchio stesso.
Nei casi di recidiva di eccesso di velocit? nel biennio, si incorre nella sospensione della patente da 8 a 18 mesi, per recidiva di terza fascia (da 40 a 60 km/h oltre il limite); e nella revoca della patente di guida, per recidiva di quarta fascia (oltre 60 km/h).
Divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata ? Con il nuovo articolo 3-bis, la legge 160 introduce il divieto di tenere acceso il motore del veicolo durante la fermata dello stesso (per la sosta il divieto gi? esisteva ? cfr. art. 157, comma 2, ultimo periodo), ?allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento dell’aria nel veicolo stesso?, assoggettando detta infrazione al pagamento di una somma da 200 a 400 euro.
La formulazione testuale di questa nuova disposizione non dovrebbe estendersi ai casi di fermata con motore accesso dei veicoli frigoriferi, con impianto di raffreddamento in funzione, n? in genere alla fermata con motore acceso di tutti i veicoli che non abbiano in funzione il condizionamento d’aria.
Uso del telefonino alla guida senza auricolare ? Viene incrementata, da 70 a 148 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria per chi guida con il telefonino in mano (ferma restando la decurtazione di 5 punti patente). Viene inoltre introdotta, in caso di recidiva nel biennio, la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti ? L’articolo 5 della legge 160/07 realizza un forte inasprimento delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, che viene suddivisa in tre fasce, e per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, allo scopo di ridurre quanto pi? possibile il numero delle vittime e dei feriti derivanti da queste illegittime condizioni di guida.
A) La guida in stato di ebbrezza ? infatti un reato che, laddove non ne configuri uno pi? grave, viene ora punito;
a) con l’ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente 3 a 6 mesi, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro. Non ? pi? previsto in tal caso l’arresto fino ad 1 mese, gi? disposto dal decreto legge (valido quindi nel periodo 4 agosto ? 3 ottobre 2007);
b) con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino ad 3 mesi, nonch? con la sospensione della patente 6 mesi ad 1 anno, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5 grammi per litro. Non ? pi? prevista, dalla legge di conversione, la possibilit? di sostituire l’arresto con l’obbligo ? prima indicato dal decreto legge – di svolgere attivit? gratuita in centri tramautologici per un periodo da 2 a 6 mesi;
c) con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto fino a 6 mesi, nonch? con la sospensione della patente da 1 a 2 anni, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Non ? pi? prevista, dalla legge di conversione, la possibilit? di sostituire l’arresto con l’obbligo ? prima indicato al decreto legge – di svolgere attivit? gratuita in centri tramautologici per un periodo da 6 mesi ad un anno. Si fa notare che in quest’ultima fascia di reato scatta sempre, per il conducente di un veicolo di massa s
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


