
Russo (Conftrasporto):Prezzo del gasolio +10% negli ultimi tre mesi
14 Gennaio 2008
Attestato del conducente
14 Gennaio 2008Come è noto, la Finanziaria 2007 (Legge 296/06 art.1, comma 1176), ha esteso l’obbligo del possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), già operante per il settore dell’edilizia, a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dall’attività esercitata), che intendano richiedere i benefici normativi o contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché le sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria.
Tale provvedimento (che era rimasto in sospeso in attesa di apposito decreto del ministero del lavoro) diviene operativo dal 30 dicembre 2007, trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in oggetto.
A partire da tale data, pertanto, i benefici di cui sopra sono subordinati al possesso del citato documento.
Si evidenzia quanto di maggior interesse per il nostro settore.
Soggetti tenuti al rilascio del Durc
I soggetti tenuti al rilascio del Durc sono l’INPS e l’INAIL, entro il termine massimo di trenta giorni, oltre il quale si verificano gli effetti del silenzio assenso.
Sono abilitati, inoltre, al rilascio del Durc, gli enti bilaterali limitatamente ai propri aderenti e previa convenzione con l’INPS e l’INAIL, in via sperimentale solo per 24 mesi dall’emanazione del suddetto decreto.
Contenuto del Durc
Il Durc serve ad attestare la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e deve, pertanto, contenere:
– la denominazione o ragione sociale, la sede legale e l’unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
– l’iscrizione agli Istituti previdenziali;
– la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva, con l’indicazione della motivazione e della specifica scopertura;
– la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
– la data di rilascio del documento;
– il nominativo del responsabile del procedimento.
Requisiti di regolarità contributiva
Il riconoscimento della regolarità contributiva da parte dei soggetti che rilasciano il DURC è subordinato ai seguenti requisiti:
– correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
– corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
– inesistenza di inadempienze in atto;
– richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
– sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
– istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Validità del Durc
Il Durc ha la seguente validità:
– un mese nella generalità dei casi
– tre mesi nel settore degli appalti privati.
Si segnala che è prevista una procedura di diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine di 15 giorni, nel caso in cui il Durc venga richiesto agli Enti bilaterali ed il soggetto richiedente sia sprovvisto dei sopra citati requisiti di regolarità.
Cause ostative e non ostative al rilascio del Durc
Il Ministero ha individuato nell’allegato al decreto, le cause ostative che sospendono il rilascio del Durc e la durata della predetta sospensione.
Viceversa il Durc può essere rilasciato nei seguenti casi di non regolarità:
– crediti iscritti a ruolo, quando sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
– pendenza di contenzioso amministrativo sino alla sospensione che respinge il ricorso;
– pendenza di contenzioso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della (eventuale) sentenza di condanna, salva eventuale iscrizione a ruolo in forma di esecutiva disposta dall’autorità giudiziaria;
– scostamento inferiore o pari al 5%, o comunque inferiore ad 100,00, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, tra le somme dovute e quelle versate per ciascun periodo di paga o di contribuzione, fermo restando l’obbligo di versamento della differenza entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc;
– aver usufruito dei benefici di stato connessi al contenzioso a livello comunitario relativo ai contratti di formazione e lavoro.


