
Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
14 Gennaio 2008
Il documento consegnato alle associazioni nel corso della riunione del 12 dicembre ’07
14 Gennaio 2008Dopo tre anni di richieste e di interventi presso i Ministeri del Lavoro, della Solidarietà Sociale e dell’Interno, sembra finalmente giunta all’epilogo la vicenda del rilascio dell’attestato del conducente, per i cittadini extracomunitari che hanno avviato le pratiche per rinnovare il permesso di soggiorno ma che attendono ancora di ricevere l’originale. Con una nota del 27 Novembre u.s (prot.25/II/0015728, Registro ufficiale del Ministero del Lavoro .0015728.27-11-2007), indirizzata a tutte le Direzioni regionali e provinciali del Lavoro, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva Divisione II- del predetto Ministero, ha recepito la proposta avanzata dalla Conftrasporto (l’ultima volta, in ordine di tempo, con una lettera indirizzata ai Sottosegretari alla Solidarietà Sociale ed all’Interno, Dott.ssa De Luca ed On.le Lucidi), per cui l’attestato potrà essere ottenuto anche prima che il conducente entri in possesso del permesso rinnovato: a questo proposito, basterà esibire la ricevuta postale (cd cedolino), attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo. Le Direzioni Provinciali del Lavoro potranno poi verificare se detto rinnovo sia stato effettivamente concesso.
Con questa soluzione positiva per le imprese di autotrasporto che utilizzano autisti extracomunitari nei viaggi oltrefrontiera, il Ministero del Lavoro ha finalmente condiviso il contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno prot. 11050/M(8) del 5 Agosto 2006, che ha equiparato la condizione giuridica dello straniero in attesa di rinnovare il permesso scaduto a quella del titolare di un permesso valido, riconoscendogli la possibilità di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro.
Ricordiamo che per la documentazione di sua competenza (rilascio della patente di guida, della carta di circolazione e dei rispettivi duplicati), il Ministero dei Trasporti aveva già adottato una soluzione identica con una circolare del 20 Settembre 2006.
Di seguito, riportiamo il testo della nota del Ministero del Lavoro.
Oggetto: attestato di conducente da rilasciare ai cittadini extracomunitari, ex Regolamento CEE 484/2002.
Nel far seguito alle richieste di chiarimenti relative alla problematica del diniego di rilascio dell’attestato di conducente ai cittadini extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, si comunica quanto segue.
Com’è noto, la competenza in materia di rilascio del documento in oggetto è attribuita al Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, individuata in relazione alla sede legale dell’impresa ovvero alla sede operativa presso la quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato o messo a disposizione.
Le Direzioni Provinciali del lavoro territorialmente competenti provvedono al rilascio dell’attestato a seguito dell’avventura presentazione, da parte del richiedente, della necessaria documentazione e, qualora si tratti di conducenti extracomunitari, previa esibizione del permesso di soggiorno in originale e, di conseguenza, soltanto a conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 27-25/A.157 del 15.9.2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in favore di cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla Direttiva prot. n. 11050/M(8) del 5.8.2006 (Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno).
In particolare, alla luce della Direttiva sopracitata, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, ha la facoltà di lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro .
Considerato, pertanto, che la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (il cosiddetto cedolino) risulta valida per il rilascio dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, la medesima ricevuta potrà essere reputata idonea anche ai fini del conseguimento dell’attestato di conducente, fatta salva la possibilità di verificare successivamente l’effettivo rinnovo del permesso di soggiorno agli autisti extracomunitari che lavorano alle dipendenze delle imprese di trasporto italiane.
Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra specificate.
Redattore: Centro Informazioni


