Deduzioni forfetarie delle spese non documentate sostenute dalle imprese di autotrasporto per le trasferte, previste all’interno del Modello UNICO 2005

Lavoro – Attestato del conducente

12 Aprile 2005

Riforma dell’autotrasporto, Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge delega

12 Aprile 2005

Lavoro – Attestato del conducente

12 Aprile 2005

Riforma dell’autotrasporto, Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge delega

12 Aprile 2005

Informiamo che, in merito alle deduzioni forfetarie di cui all’oggetto, le versioni definitive dei modelli:
-Unico 2005 persone fisiche (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 Marzo 2005);
-Unico 2005 – Società di persone (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 Marzo 2005);
-Unico 2005 Società di capitali (pubblicato sul Supplemento Ordinario n.44 della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 Marzo 2005);

prevedono quanto segue.

1) Deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale, ovvero dal socio della società di persone.

Per le imprese individuali e le società di persone ammesse al regime di contabilità semplificata, che non hanno optato per il regime ordinario, i modelli Unico 2005 persone fisiche e società di persone, hanno previsto un incremento degli importi della deduzione forfetaria spettante per i trasporti effettuati, personalmente, dall’imprenditore (o dal socio della società di persone).

Infatti, questi importi ammontano a:

– 36,76 Euro
(da 35,28 Euro) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dal socio della società di persone), durante il 2004, oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle regioni confinanti;
– 60,27 Euro
(da 57,85 Euro) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dal socio della società di persone), nel 2004, oltre il già citato ambito regionale.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di svolgimento del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuato nel corso di tale giorno.
Inoltre, si ricorda che a norma dell’art. 66, comma 5 del nuovo T.u.i.r, per usufruire della deduzione in commento, “il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché gli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’art. 56 della legge 6 Giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento”.

2) Deduzioni forfetarie riconosciute alle imprese di autotrasporto, per le trasferte effettuate dai dipendenti.

Sono stati confermati gli importi dello scorso anno. Pertanto, in sostituzione della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute per le trasferte dei loro dipendenti fuori del territorio comunale, le imprese di autotrasporto possono dedurre un importo pari a 59,65 Euro al giorno, elevato a 95,80 Euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Anche questa deduzione spetta per ogni giorno di trasferta effettuato.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto