CQC19290 – Oggetto: CQC. Disposizioni riepilogative alla luce dell’entrata in vigore del dm 5.7.2019.

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Roma, 27 Novembre 2019

CQC19290
SM-MQ

Oggetto: CQC. Disposizioni riepilogative alla luce dell’entrata in vigore del dm 5.7.2019.

Alla luce dell’entrata in vigore, dal 20 Novembre scorso, delle nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della CQC contenute nel d.m del 5 Luglio 2019 (sulle quali vedi le informative Conftrasporto CQC19236 del 23 Settembre u.s, e NOR19220 del 28 Agosto u.s), con circolare n. 35667 del 19 Novembre scorso il MIT ha proceduto ad aggiornare i contenuti della precedente circolare riepilogativa in materia del 7 Giugno u.s (vedi la nota Conftrasporto CQC19168 dell’11 Giugno).

Nel rimandare alla lettura della nuova nota ministeriale, evidenziamo di seguito alcuni degli aspetti principali della disciplina sulla CQC ivi contenuti:

  • per le qualificazioni ottenute all’estero, la conversione in CQC italiana può essere realizzata solo per quelle conseguite in uno Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o presso la Confederazione elvetica;
  • i veicoli utilizzati per le esercitazioni dei corsi di formazione iniziale, non devono obbligatoriamente “prevedere la selezione manuale delle marce da parte del conducente”, ma possono anche essere dotati di cambio automatico;
  • il nuovo esame si presenta abbreviato sia come sessione (una al posto delle precedenti due), sia come numero di domande (70 quiz, anziché 120). La prova è superata se non sono commessi più di 7 errori. Per i titolari di CQC per il trasporto persone che intendano ottenere la qualificazione anche per il trasporto di cose (e viceversa), il questionario si articola in 30 quesiti sulla parte specialistica e non sono ammessi più di 3 errori. Agevolata è altresì la prova per i titolari di attestato di idoneità professionale in materia di autotrasporto, che intendano ottenere la CQC per lo stesso settore (la prova si articola in 40 quesiti sulla parte comune, con non più di 4 errori consentiti);
  • in caso di mancato superamento della prova, il candidato può presentare una nuova istanza (corredata dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza) e sostenere l’esame quando siano trascorsi almeno trenta giorni dalla precedente prova;
  • la richiesta di ammissione all’esame deve essere presentata nel termine di validità dell’attestato di frequenza (un anno) e, in questo caso, la prova può svolgersi anche dopo questa scadenza. Viceversa, la richiesta presentata una volta scaduto l’attestato di frequenza, obbliga il candidato a frequentare di nuovo il corso;
  • Quanto alla formazione periodica, il MIT ha ribadito le tempistiche di svolgimento dei corsi:
    • a partire dai 3 anni e 6 mesi precedenti la scadenza, con rinnovo che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza al competente Ufficio Motorizzazione civile;
    • oppure nei 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC posseduta, con rinnovo a partire dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame, è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose

Se la CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica è richiesto anche il superamento dell’esame di ripristino.

  • Al termine del corso di formazione periodica:
    • i soggetti erogatori rilasciano al conducente l’attestato di frequenza e comunicano, all’UMC competente, l’elenco dei partecipanti che hanno frequentato proficuamente la formazione periodica con non più di tre assenze totalizzate; per assenze tra le 3 e le 10 ore vi è l’obbligo di recupero entro un mese dalla fine del corso (oltre le 10 ore di assenza, occorre invece ripetere l’intero corso di 35 ore). L’elenco dei partecipanti che hanno proficuamente frequentato il corso, deve essere inviato all’UMC competente solo una volta terminate le ore di recupero degli allievi iscritti al corso stesso;
    • l’allievo potrà chiedere il rinnovo della CQC all’UMC competente in base al luogo in cui ha sede il soggetto erogatore del corso. Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla CQC, viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
  • Il conducente titolare di CQC scaduta da più di due anni con obbligo di sostenere l’esame di revisione per l’azzeramento dei punti sulla medesima CQC, svolge solamente l’esame di ripristino che, una volta superato, determina l’assegnazione alla CQC del punteggio iniziale di venti punti; la procedura informatica che renderà possibile quanto sopra, sarà in linea a partire dal 10 dicembre p.v;
  • Il titolare di CQC che, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica, non chieda il rinnovo nei due anni dalla scadenza della predetta qualificazione, sarà costretto a  sostenere l’esame di ripristino. Analogamente, il titolare di una CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti l’istanza di rinnovo dopo cinque anni, dovrà sostenere un nuovo corso di formazione periodica e l’esame di ripristino;
  • Quanto all’esame di ripristino, il MIT ribadisce che:
    • dal 20 Novembre u.s, il titolare di una CQC persone o merci in corso di validità, può sostenere questo esame per l’altra tipologia di trasporto limitatamente alla parte specialistica;
    • in caso di esito negativo, in nessun caso si procede alla revoca della qualificazione CQC, ma il conducente può ripresentare una nuova istanza per sostenere l’esame trascorsi almeno 30 gg dal precedente;
    • il conducente che faccia trascorrere ulteriori cinque anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza superare l’esame di ripristino, sarà costretto a frequentare un nuovo corso di formazione periodica.

Cordiali saluti.

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CQC19290

Circolare protocollo 35677 del 19-11-2019