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23 Settembre 2019Roma, 23 settembre 2019
CQC19236
MQ
Oggetto: CQC. Chiarimento sul nuovo esame per il suo conseguimento.
Con circolare del 19 settembre 2019, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha chiarito la portata del nuovo decreto 5 luglio 2019 che, com’è noto (cfr. circolare Conftrasporto NOR19220 del 28 agosto scorso), ha modificato l’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC).
Dopo aver ricordato che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è quella del 20 novembre 2019 (anche per consentire di apportare le necessarie modifiche informatiche per adeguare i nuovi esami), la circolare ricorda come la modifica più importante è data dal fatto che l’esame “si abbrevia”, sia come sessione in sé (diventa una al posto di due) sia come numero di domande (dai 120 quiz a soli 70). Ciò consentirà di svolgere più sedute di esame nel corso di un anno, ciascuna delle quali con minor perdita di tempo da parte dei pochi esaminatori.
Fatte queste premesse, la circolare precisa che le nuove procedure riguardano anche coloro che hanno presentato domanda per il conseguimento della CQC prima dell’entrata in vigore del decreto 5 luglio 2019 (ma dopo la sua pubblicazione in gazzetta – ndr.). In caso di non superamento dell’esame o di assenza alla seduta, il candidato dovrà ripresentare la domanda. Detta domanda può essere presentata (ai sensi dell’art. 6 del DM 20/9/2013) entro un anno dal termine del corso di qualificazione iniziale, anche se poi la successiva seduta viene fissata oltre la scadenza dell’anno.
In via transitoria, la circolare chiarisce anche che i candidati che prima del 20 novembre hanno superato (secondo la vecchia procedura) la parte comune, possono ora svolgere la parte speciale con i soli 30 quiz previsti dal nuovo esame (e non con i 60 quiz di prima). Laddove non superasse detta prova, il candidato può ripeterla, senza sostenere quella comune, purché la domanda non sia presentata oltre un anno dal rilascio dell’attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale.
Nulla è invece cambiato per gli autisti già titolari di CQC, che devono rinnovarla entro cinque anni dal loro rilascio, frequentando un corso di qualificazione periodica della durata di 35 ore, senza sostenere alcun esame.
Si riporta il testo della circolare ministeriale 19 settembre 2019, prot. n. 28767.
Cordiali saluti.
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