COS11096 – Costi minimi della sicurezza – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sulla procedura per l’applicazione della sanzione verso il committente

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Roma, 16 maggio 2011

COS11096

SM 

Oggetto: Costi minimi della sicurezza – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sulla procedura per l’applicazione della sanzione verso il committente

Venerdì scorso (13 Maggio) vi abbiamo dato notizia dell’applicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sanzione stabilita al comma 14, art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche, nei confronti di un committente che non ha rispettato i costi minimi della sicurezza elaborati su base mensile dal Ministero dei Trasporti. Lo sblocco della procedura è avvenuto con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che gli interessati possono prelevare dal link posto alla fine di questa circolare), intitolato “modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti  di applicazione della sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del comma 14 del D.L 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 Agosto 2008, n. 133, e decorrenza dell’anno di esclusione dai benefici fiscali”.

Tra le indicazioni contenute nel provvedimento direttoriale, segnaliamo:

–       l’applicazione della sanzione di competenza dell’Agenzia (ovvero l’esclusione dai benefici fiscali per un anno), che spetta materialmente al Direttore Regionale (Direttore Provinciale, per le Province di Trento e Bolzano) individuato in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della violazione.

–       La decorrenza della sanzione, a partire dal 1 Gennaio successivo alla data di notifica del provvedimento dell’Agenzia.

–       La pubblicazione nella sezione “Documentazione” del sito internet dell’Agenzia, di un elenco con le informazioni necessarie ad identificare i soggetti sanzionati: IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita (oppure denominazione e sede legale del destinatario della sanzione), estremi del provvedimento, data di emanazione e notifica e Direzione Regionale che lo ha emesso; in caso di impugnazione del predetto provvedimento, l’elenco riporta anche i gradi di giudizio del contenzioso con i relativi esiti. Lo scopo della pubblicazione on line,  è mettere in condizione gli enti e le amministrazioni competenti a verificare il rispetto della sanzione, di poter svolgere questo incarico per adottare, se necessario, le opportune determinazioni.

–       Il periodo di permanenza on line di questi elenchi, fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo alla notifica del provvedimento al destinatario. In caso di contenzioso sollevato dal contribuente, gli elenchi rimangono sul sito dell’Agenzia fino al 31 Dicembre dell’anno successivo alla chiusura della controversia, o dell’anno successivo in cui l’amministrazione ha agito in autotutela.

Cordiali saluti.

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COS11096

Provvedimento Agenzie Entrate