CIR11097 – Tempi di guida e di riposo – dimostrazione dell’attività svolta nei 28 gg precedenti- circolare del Ministero dell’Interno

COS11096 – Costi minimi della sicurezza – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sulla procedura per l’applicazione della sanzione verso il committente

16 Maggio 2011

LAV11098 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di maggio 2011.

17 Maggio 2011

COS11096 – Costi minimi della sicurezza – provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sulla procedura per l’applicazione della sanzione verso il committente

16 Maggio 2011

LAV11098 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di maggio 2011.

17 Maggio 2011

Roma, 16 maggio 2011

CIR11097

SM

Oggetto: Tempi di guida e di riposo – dimostrazione dell’attività svolta nei 28 gg precedenti- circolare del Ministero dell’Interno 

Con la circolare prot. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 Aprile scorso (disponibile al link riportato al termine di questa nota), il Ministero dell’Interno ha fornito un importante chiarimento a proposito della dimostrazione dell’attività di guida svolta nei 28 gg precedenti al controllo su strada.

In particolare, il Ministero ha ricordato che quando il conducente, durante il predetto arco di tempo, abbia guidato veicoli muniti di cronotachigrafo analogico e digitale, egli deve fornire:

–       i fogli di registrazione (cd dischi) dei giorni in cui ha guidato i mezzi con il tachigrafo analogico;

–       la carta del conducente per le giornate in cui ha condotto veicoli forniti dell’apparecchio digitale.

Se l’autista non può esibire la carta del conducente per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc..), egli deve produrre in sostituzione le stampe dell’attività effettuata con il veicolo munito del tachigrafo digitale. Diversamente, quando la carta del conducente viene esibita all’organo di controllo, questi non può pretendere la consegna delle predette stampe anche quando, per qualsiasi motivo, non sia in grado di leggere la carta tachigrafica; di conseguenza – conclude il Ministero – al conducente trovato privo di queste stampe (ma munito della sua carta tachigrafica, che ha consegnato all’operatore di Polizia) non è applicabile la sanzione amm.va prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (da €. 48 ad € 94), per non aver dimostrato l’attività svolta nei 28 gg precedenti alla verifica su strada.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

CIR11097

Circolare Ministeriale