
Via definitivo anche alla Riforma dell’autotrasporto
18 Novembre 2005
Recupero pedaggi autostradali anno 2005
18 Novembre 2005Riportiamo, di seguito, alcune pronunce che, negli ultimi mesi, sono state emanate dalla Corte di Cassazione su argomenti attinenti al codice della strada
1) Assicurazione esposizione di un contrassegno illeggibile
Con la Sentenza del 12 Settembre 2005, n. 18109, la Corte di Cassazione (sez.I) ha stabilito che l’esposizione di un contrassegno assicurativo illeggibile, equivale alla sua mancata esposizione; di conseguenza, nei confronti del titolare del veicolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 7 del c.d.s (da un minimo di 35 ad un massimo di 143 , con l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio accertatore entro un certo termine, per esibire una copia leggibile del contrassegno).
La Suprema Corte ha ritenuto che, dal punto di vista sanzionatorio, non vi sia nessuna differenza tra il soggetto che non espone il contrassegno assicurativo e quello che ne espone uno, da dove non risultano leggibili i dati di identificazione del mezzo e/o la data di scadenza della copertura assicurativa. Né, a giudizio della stessa Corte, la sanzione può essere evitata dimostrando, ad esempio, che all’epoca dell’accertamento la copertura assicurativa non era ancora scaduta; infatti, la violazione dell’art. 180 è causata dalla mancata esposizione del contrassegno, fatto che prescinde dalla validità, o meno, di detta copertura.
2) Autovelox mancata indicazione, sulla fotografia, dell’anno in cui è stato eseguito l’accertamento
Con la Sentenza del 12 Agosto 2005, n.16889, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento eseguito tramite autovelox deve ritenersi valido, anche se la fotografia scattata dall’apparecchio non riporta la data e/o l’anno in cui lo stesso è avvenuto; infatti, queste informazioni risultano dal verbale di accertamento che, secondo un orientamento consolidato della Corte, fa piena prova, fino a querela di falso, di tutte le circostanze che il verbalizzante ha rilevato di persona e descritto senza margini di apprezzamento.
3) Autovelox mancanza della prova fotografica
Con la Sentenza n.16563 del 5 Agosto 2005, la Corte di Cassazione ha ritenuto validi gli accertamenti compiuti tramite autovelox, anche in mancanza di un riscontro fotografico rilasciato dall’apparecchiatura. A giudizio della Corte, il codice della strada non prevede che gli autovelox debbano rilasciare una prova fotografica dell’infrazione, ma si limita a disporre (art 345 del Regolamento di esecuzione al c.d.s) che le violazioni dei limiti di velocità possono accertarsi tramite detti apparecchi, a condizione che:
– siano stati costruiti in maniera tale da fissare la velocità osservata dal veicolo in un certo istante, in maniera chiara ed accertabile;
– siano gestiti direttamente, e rientrino nella disponibilità degli organi di Polizia stradale previsti all’art. 12 del c.d.s.
La Corte sostiene che la velocità del mezzo è un dato che risulta dal verbale, il quale fa piena prova fino a querela di falso di tutte le informazioni riportate nel medesimo, ad eccezione di quelle che dipendano da valutazioni soggettive dell’agente verbalizzante. Pertanto, l’automobilista che volesse contestare l’esattezza del predetto dato, dovrebbe:
– proporre la querela di falso verso l’agente accertatore, dimostrando che questi, intenzionalmente, ha scritto sul verbale una velocità diversa da quella rilevata dall’apparecchio;
– ovvero, provare l’inesattezza della velocità evidenziata dall’autovelox (e verbalizzata dall’Agente) dovuta, ad esempio, del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura.
4) Autovelox multe elevate in assenza dell’Operatore di Polizia stradale
Prima delle modifiche al Codice della strada introdotte nel 2002 (con l’art.4 del Decreto Legge 121, convertito nella legge 168 del 1 Agosto 2002) e, successivamente, nel 2003 (con i nuovi commi 1 bis ed 1 ter dell’art. 201 c.d.s), l’autovelox omologato poteva essere utilizzato anche in mancanza dell’Operatore di Polizia, senza alcuna restrizione.
E’ questa la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza n.15348 del 21 Luglio 2005, dopo aver svolto una serie di considerazioni quali:
– l’assenza di normative che vietassero tale modalità di utilizzo. I giudici hanno evidenziato che né l’art.12 del c.d.s (che individua gli Organi a cui è affidato lo svolgimento dei servizi di Polizia stradale), né l’art 345 del Regolamento di esecuzione (il quale stabilisce che gli autovelox devono essere gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale, e trovarsi nella disponibilità di questi) possono autorizzare conclusioni diverse. In particolare, soffermandosi sull’art.345 Regolamento di esecuzione, la Corte ha affermato che gestione diretta e disponibilità non significano affatto presenza degli organi di Polizia stradale, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi a decidere dove collocare gli apparecchi e quando farli funzionare nonché a prelevare e leggere i dati e che siano solo essi a poter accedere agli apparati ed ai dati ;
– la necessità, in ogni caso, di distinguere la fase della registrazione dell’infrazione da quella dell’accertamento; soltanto quest’ultima necessita della presenza dell’Operatore di Polizia, il quale deve leggere i dati immagazzinati dall’autovelox e, qualora dagli stessi emergessero delle violazioni al c.d.s, procedere alla stesura ed all’invio dei verbali di accertamento.
Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 151/2003, prosegue la Corte, tale possibilità di impiego è stata espressamente limitata ai tre casi previsti dal nuovo comma 1 bis, art.201 (richiamati al comma 1 ter dello stesso articolo):
1) attraversamento con il semaforo rosso;
2) rilevazione degli accessi nelle zone a traffico limitato, e della circolazione nelle corsie riservate;
3) violazioni in materia di eccesso di velocità (art.142 c.d.s), divieto di sorpasso (art.148 c.d.s) e di comportamenti da osservare durante la circolazione in autostrada e su strade extraurbane principali (art.176 c.d.s), commesse su autostrade, strade extraurbane principali o strade (o tratti di strade) individuate con decreto prefettizio.
Pertanto, all’infuori delle tre ipotesi appena viste, le norme del codice della strada introdotte con la riforma del 2003, non permettono l’utilizzo dell’autovelox in assenza dell’Operatore di Polizia; nelle stesse ipotesi, inoltre, è indispensabile che l’apparecchiatura abbia ricevuto una specifica omologazione (fino, ad oggi, ciò è avvenuto per le apparecchiature 104/C-2 e 105 SE), in mancanza della quale la presenza dell’Agente continua ad esser necessaria.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


