Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n? 87 del 13 Aprile 2006) del Decreto Legislativo 150 del 13 Marzo 2006 (di recepimento della Direttiva U.E. 2003/20, dell’8 Aprile 2003), ? entrato in vigore l’obbligo per i conducenti dei mezzi pesanti provvisti di cinture di sicurezza, di indossarle durante la guida
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n? 87 del 13 Aprile 2006) del Decreto Legislativo 150 del 13 Marzo 2006 (di recepimento della Direttiva U..E 2003/20, dell’8 Aprile 2003), ? entrato in vigore l’obbligo per i conducenti dei mezzi pesanti provvisti di cinture di sicurezza, di indossarle durante la guida.
In particolare, con una modifica dell’art.172 del codice della strada, il Decreto in questione ha esteso l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza anche agli autisti (ed ai passeggeri ? es. secondo autista) dei veicoli delle categorie N2 ed N3 (si tratta, quindi, dei mezzi destinati al trasporto di merci, di massa complessiva superiore a 3,5 ton), in qualsiasi situazione di marcia, tutte le volte in cui questi ultimi ne siano muniti; al contrario, quest’obbligo non sussiste durante la guida di quei veicoli sprovvisti delle cinture di sicurezza, visto che il nuovo testo del gi? citato art.172 c.d.s, ne ha delimitato l’ambito di applicazione ai soli mezzi ?muniti? di dette cinture.
Per quanto riguarda le sanzioni collegate al mancato uso della cintura di sicurezza, quando prescritto, non si registrano sostanziali novit? rispetto al passato: l’autore della violazione ? punito con una pena pecuniaria da un minimo di 68 ?uro ad un massimo di 275 ?uro (comma 10, art.172 c.d.s.), mentre nei confronti del conducente trasgressore si applica, in aggiunta, anche la sottrazione di 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, se in un periodo di due anni l’autista incorre nella violazione di quest’obbligo per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi.
Per coloro che, pur indossando la cintura di sicurezza, ne alterino o ostacolino il normale funzionamento, ? prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 34 ?uro ad un massimo di 138 ?uro.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto