CIR13212 – Emersione lavoratori extracomunitari irregolari. Circolare congiunta interni – lavoro.

CIR13211 – Patenti di guida. Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza.

15 Luglio 2013

NOR13213 – Pneumatici fuori uso. Importi del contributo ambientale.

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Roma, 15 Luglio 2013

CIR13212
SM

Oggetto: emersione lavoratori extracomunitari irregolari. Circolare congiunta interni – lavoro.

Con una circolare a firma congiunta Ministero dell’Interno/ Ministero del Lavoro del 10 Luglio scorso, sono state dettati dei chiarimenti sulla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari impiegati irregolarmente, in quanto privi del permesso di soggiorno; procedura che, come si ricorderà, è stata prevista dall’art. 5 del d.gvo 109 del 16 Luglio 2012, e per la quale i datori di lavoro interessati avevano tempo fino alle ore 24 del 15 Ottobre 2012 per presentare, in via telematica, una dichiarazione di emersione (vedi la circolare Conftrasporto NOR12241 del 10 Settembre 2012).

A quasi un anno di distanza, tenuto conto delle problematiche fini qui riscontrate dai predetti dicasteri e delle modifiche che, nel frattempo, sono state apportate alla procedura di emersione dal Decreto Legge 76/2013 (cd. decreto occupazione, commentato con la circolare Conftrasporto LAV13203 del 3 Luglio scorso), la circolare interministeriale in commento ha effettuato alcune precisazioni:
– in caso di rigetto della domanda di emersione per eventi riferibili al datore di lavoro, la notifica inviata al lavoratore sarà integrata con la convocazione di quest’ultimo presso lo Sportello unico, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Lo Sportello dovrà verificare che il lavoratore era presente in Italia alla data del 31 Dicembre 2011, ed il pagamento, da parte del datore di lavoro, del contributo forfettario di 1000 € per l’accesso alla sanatoria. I procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore (ex comma 6 d.lgvo 109/2012) sono archiviati, mentre riprendono quelli penali ed amministrativi a carico del datore (comma 6, art. 5 d.lgvo 109/2012), che erano stati momentaneamente sospesi.
– La mancanza dell’idoneità alloggiativa non è più un ostacolo al buon esito della sanatoria. Tale idoneità. infatti, è un requisito necessario per la stipula del contratto di soggiorno ma, rispetto alla procedura in esame, è sufficiente la mera “richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa”. Quindi, concludono i Ministeri, nell’ambito di questa sanatoria l’idoneità alloggiativa va richiesta ma non può essere considerata, da sola, quale motivazione per un rigetto.

Il testo della nota interministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR13212

Nota interministeriale