
COMUNICATO STAMPAUggé: il Ministro Lupi smentisce le teorie della committenza sui costi minimi
12 Luglio 2013
CIR13212 – Emersione lavoratori extracomunitari irregolari. Circolare congiunta interni – lavoro.
15 Luglio 2013Roma, 15 Luglio 2013
CIR13211
SM
Oggetto: Patenti di guida. Nuove procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza.
Con la circolare prot. 18260/RU del 12 Luglio scorso, la Divisione 7 della direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha fornito dei chiarimenti sul recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di smarrimento/furto/distruzione.
La procedura prevede un primo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza. In caso di esito negativo dovuto a rifiuto, indirizzo inesatto, insufficiente o inesistente, destinatario irreperibile, deceduto, sconosciuto o trasferito, la patente viene rispedita all’UMC competente della provincia in cui è stato effettuato il tentativo di consegna, affinché venga distrutta.
Qualora, invece, il mancato recapito sia stato causato dall’assenza in casa del destinatario, la circolare indica una particolare procedura che prevede:
– il rilascio nella cassetta postale dell’interessato, da parte dell’addetto al recapito, di un primo avviso di mancato consegna con l’invito a contattare Poste italiane, per concordare una nuova data;
– se il destinatario risulta assente anche alla nuova data concordata come sopra, l’addetto alla consegna lo informa del tentativo andato a vuoto con un avviso inserito nella cassetta postale, fermo restando che un secondo tentativo di recapito verrà effettuato entro 30 gg dalla data del primo;
– in caso di assenza anche al secondo tentativo, la patente viene depositata presso l’Ufficio postale di riferimento dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni, in attesa del ritiro. Anche in questo caso, nella cassetta postale del destinatario viene rilasciato un nuovo avviso di mancata consegna con le istruzioni per ritirare la patente presso il competente ufficio postale, entro i successivi 60 gg.
– Trascorso invano anche questo ulteriore periodo di 60 gg, la patente viene trasferita al competente UMC dove l’interessato potrà recarsi per il ritiro a partire dal 65° giorno dalla data del secondo tentativo e per i successivi 240 giorni.
In merito agli importi legati all’emissione della nuova patente, il pagamento viene effettuato in contrassegno all’atto della consegna della patente a domicilio o al ritiro presso l’Ufficio postale. L’importo del contrassegno a carico del cittadino è visibile sulla busta, ed è pari alla somma della quota dovuta per il servizio di recapito e dell’importo, vigente alla data, dei diritti DTT, comprensivo della commissione applicata per il riversamento, per conto del cittadino, dei suddetti diritti sul c/c 9001 del DTT (euro 6,80 + 9,00 + 1,70). Maggiorazioni sono state previste quando la patente non venga ritirata presso l’ufficio postale, nemmeno nel periodo di giacenza di 60 gg successivi al secondo tentativo di recapito andato a vuoto.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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