CIR13061 – Responsabilità solidale negli appalti. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Accesso alla professione

4 Marzo 2013

INT13062 – Francia. Rinvio per cause tecniche dell’ecotaxe.

5 Marzo 2013

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Roma, 5 Marzo 2013

CIR13061
SM

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

A qualche mese di distanza dall’ultimo intervento in materia (vedi in proposito la circolare dell’Agenzia delle entrate n.40/E dell’8 Ottobre 2012, commentata con la circolare Conftrasporto NOR12262 del 10 Ottobre 2012), l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della responsabilità solidale prevista per i contratti di appalto dall’art.13 ter del d.l. 22 Giugno 2012, n.83 (convertito con modifiche dalla Legge 7 Agosto 2012, n.134), che ha sostituito integralmente il comma 28 dell’art.35 del d.l. 223 del 2006, aggiungendo inoltre i commi 28 bis e 28 ter

Più precisamente, ricordiamo che la predetta normativa ha previsto:
– la responsabilità solidale (nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell’opera affidatagli in subappalto), dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario, da parte di quest’ultimo, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativa alle prestazioni effettuate nell’ambito del subappalto. L’appaltatore può evitare questa responsabilità se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce dal subappaltatore una prova documentale dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell’Iva già scadute alla data di detto pagamento.
– Nei confronti del committente, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 5.000 e 200.000 euro, qualora questi corrisponda all’appaltatore il corrispettivo convenuto senza aver prima acquisito, da quest’ultimo, la prova del corretto adempimento degli obblighi tributari in esame da parte dello stesso appaltatore e dell’eventuale subappaltatore, purché tali adempimenti siano stati realmente inevasi.

La norma precisa che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari “può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322” (CAF, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, eccetera); inoltre, alla luce della richiamata circolare delle Entrate del 10 Ottobre 2012, la dimostrazione del corretto adempimento di questi obblighi  può consistere in una dichiarazione sostitutiva resa dall’appaltatore/subappaltatore ai sensi del dpr 445/2000, in cui venga dato atto di quanto sopra. Per consentire all’appaltatore ed al committente di acquisire questa prova, la nuova disposizione li autorizza a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla sua esibizione.

Premesso ciò, per quanto concerne il contratto di trasporto secondo la definizione contenuta negli artt. 1678 e ss del codice civile (“Col contratto di trasporto, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro”), la circolare conferma, a pag.5, quanto era già noto: quando la prestazione del vettore consista unicamente nel trasportare merci (o persone) da un luogo ad un altro e nel compiere le operazioni meramente accessorie al trasporto (custodia, deposito, carico e scarico), non si possono ravvisare gli estremi del contratto di appalto e, pertanto, non trovano applicazione le conseguenze collegate a questa figura contrattuale, richiamate agli inizi di questa nota. Diversamente, se il trasporto rappresenta soltanto una delle prestazioni che il vettore si è obbligato ad eseguire, occorre verificare se ricorrono o meno gli estremi per configurare l’esistenza di un appalto di servizi, alla luce dei criteri dettati con la circolare del Ministero del Lavoro dell’11 Luglio 2012 (trasmessa a tutte le organizzazioni territoriali, con una nota a commento, con lettera Conftrasporto prot. 68/2012 del 18 Luglio 2012). Ricordiamo che tra i criteri che fanno propendere per l’appalto di servizi, la circolare del Lavoro cita quello della priorità della prestazioni di servizi o di altre attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa nel magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati, ecc..), rispetto alla mera vezione che, pertanto, riveste carattere residuale. Lo stesso dicasi nel contratto di logistica: se i servizi di logistica che il vettore si è obbligato a compiere non consistono nel solo trasporto e nelle annesse operazioni accessorie (custodia, deposito, carico e scarico della merce), bensì in operazioni più complesse (imballaggio, raccolta di ordinativi, trasferimento, gestione della consegna delle merci, deposito, riconsegna a diversi destinatari), allora per il Ministero possono ravvisarsi gli estremi del contratto di appalto.

Detto ciò, i chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia delle entrate, a proposito della responsabilità solidale negli appalti di cui all’art.13 ter, sono stati i seguenti:
– si applica anche a settori diversi da quello edile, tenuto conto che la finalità della norma è quella di far emergere base imponibile per le prestazioni di servizi rese in esecuzione di appalti e subappalti, a prescindere dal settore economico di appartenenza dei soggetti coinvolti;
– si applica anche quando sia l’appaltatore ad eseguire il servizio commissionatogli dal committente, senza subappaltarlo ad altri.
– interessa i contratti di appalto stipulati a partire dal 12 Agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’art.13 ter) o rinnovati dopo quella data.
– non si applica per i contratti tra persone fisiche, in quanto prive di soggettività passiva ai fini Iva;
– nei pagamenti effettuati con bonifico bancario o altri strumenti che non permettono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la regolarità dei versamenti fiscali scaduti da attestare è riferita all’epoca del versamento e non a quello, successivo, dell’accredito al beneficiario.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate, può essere prelevato dal link sottostante.

Cordiali saluti

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CIR13061

Circolare Agenzia delle Entrate