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10 Ottobre 2012Roma 10 Ottobre 2012
NOR12262
SM
OGGETTO: Responsabilità solidale dell’appaltatore. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
Come noto, l’art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto “Decreto crescita”), ha sancito la responsabilità dell’appaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento all’Erario, da parte di quest’ultimo, delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dell’Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
A tale responsabilità solidale (che opera nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dell’opera affidatagli in subappalto), l’appaltatore può sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce dal subappaltatore una prova documentale dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dell’Iva già scadute alla data di detto pagamento. La norma precisa che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari “può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322” (CAF, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, eccetera). Per consentire all’appaltatore di acquisire questa prova, la nuova disposizione lo autorizza a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla sua esibizione.
Sempre l’art. 13-ter assoggetta il committente ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 5.000 e 200.000 euro, qualora questi corrisponda all’appaltatore il corrispettivo convenuto senza aver prima acquisito la prova del corretto adempimento degli obblighi tributari in esame da parte dello stesso appaltatore e dell’eventuale subappaltatore, a condizione che tali adempimenti siano stati realmente inevasi. Anche in questo caso, il pagamento del corrispettivo può essere sospeso dal committente fino a quando detta prova non venga acquisita.
Con la Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla concreta operatività della norma in esame.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa forma di responsabilità in solido si applica ai contratti d’appalto e subappalto conclusi dalla data di entrata in vigore dell’art. 13-ter del D.L. n. 83 del 2012, quindi dal 12 agosto u.s.
Inoltre, nel rispetto dello Statuto del contribuente (in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti – art.3, comma 2 della Legge 212/2000), l’Agenzia ha riconosciuto che tali adempimenti devono essere osservati soltanto a partire dall’11 ottobre u.s; pertanto, la certificazione comprovante l’assolvimento degli obblighi tributari stabiliti dall’art. 13-ter deve essere richiesta soltanto per i pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione a contratti di appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Peraltro – prosegue l’Agenzia – questa certificazione può assumere anche forme diverse dall’asseverazione quali, ad esempio, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. A questo proposito, la nota dell’Agenzia ha specificato gli elementi che deve contenere questa dichiarazione sostitutiva, che sono stati individuati:
• nell’indicazione del periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se, in relazione alle fatture oggetto del contratto, è stato applicato il regime dell’Iva per cassa di cui all’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008, oppure la disciplina del “reverse charge”;
• nell’indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
• nell’indicazione degli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
• nella dichiarazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione sostitutiva viene resa.
Ricordiamo, in ultimo, che i meccanismi appena descritti si applicano ai contratti di appalto e di subappalto, che sono figure contrattuali distinte dal contratto di trasporto, in cui l’oggetto principale della prestazione del vettore è, per l’appunto, il trasporto delle merci verso un corrispettivo.
La nota dell’Agenzia delle Entrate può essere prelevata dal link sottostante.
Cordiali saluti.
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