
INT12083 – Trasporti in Francia. Obbligo del possesso di un alcoltest da parte dei conducenti di autoveicoli a partire dal 1° luglio 2012.
19 Marzo 2012
I costi sociali non possono gravare sulle imprese del terziario
20 Marzo 2012Roma, 20 Marzo 2012
CIR12084
SM
Oggetto: accertamento della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Con la circolare prot. 300/A/1959/12/109/56 del 16 Marzo scorso, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’accertamento del reato di guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti, richiede l’esistenza di due condizioni:
a) la guida del veicolo in stato di alterazione psicofisica;
b) che lo stato di alterazione sia stato provocato dall’uso di stupefacenti.
La recente riforma del codice della strada attuata con Legge 120/2010, infatti, non ha modificato la parte iniziale dell’art. 187 c.d.s che, anche nella precedente formulazione, legava la punibilità della condotta all’accertamento di entrambe le citate condizioni.
L’esito positivo dell’esame effettuato su campioni di sangue o di saliva (prelevabili anche su strada dal personale sanitario, secondo rigorose modalità e in condizioni di sicurezza ed affidabilità), quindi, da solo non basta per far scattare l’ipotesi di reato in questione, ma è altresì necessario accertare (attraverso una specifica visita medica) che l’uso degli stupefacenti ha causato nel conducente uno stato di alterazione psicofisica.
L’utilizzo di apparecchiature portatili per accertare la presenza di tracce di stupefacenti (ad esempio nella saliva) viene consentito come “precursore”, ossia al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporre il conducente ad accertamenti clinici e tossicologici.
Il testo della nota ministeriale è disponibile nel link sotto riportato.
Cordiali saluti.


