
INT16105 – Oggetto: Francia. Nuove regole per il distacco degli autisti di imprese estere.
13 Aprile 2016
INT16107 – Oggetto: Trasporti internazionali. Commissione mista con la Tunisia.
14 Aprile 2016Roma, 13 Aprile 2016
INT16105
SM
Oggetto: Francia. Nuove regole per il distacco degli autisti di imprese estere.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 9 Aprile scorso, è stato pubblicato un decreto che introduce, all’interno del codice dei trasporti, le disposizioni della Legge Macron per combattere i distacchi irregolari, in Francia, di lavoratori provenienti da imprese con sede all’estero.
Le nuove disposizioni (contenute in un capitolo unico, dall’art. R 1331-1 all’art. R. 1331-9 del codice dei trasporti) diventeranno operative dal 1 Luglio 2016, e prevedono una serie di adempimenti:
- la designazione di un proprio rappresentante in Francia da parte dell’impresa estera distaccante (art. R. 1331-1 del codice dei trasporti), al quale gli addetti al controllo francesi possono rivolgersi per chiedere chiarimenti sull’operazione di distacco per tutta la sua durata e fino ai successivi 18 mesi (artt. R. 1331- 4 e 5 codice dei trasporti);
- l’introduzione per ciascun lavoratore distaccato di un nuovo documento, l’attestazione di distacco, in sostituzione della dichiarazione prevista dall’art. L 1262-2-1 del codice del lavoro. Il modello dell’attestazione verrà disciplinato con successivo decreto interministeriale (Lavoro e Trasporti), che dovrà prevedere anche la compilazione e l’invio in formato elettronico attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro. In ogni caso, il decreto in esame disciplina alcuni aspetti importanti dell’attestazione, quali:
- la durata, che non può superare i 6 mesi, durante i quali è possibile dar vita a più operazioni di distacco del medesimo soggetto senza la necessità di dover redigere, ogni volta, un’attestazione nuova (art. R.1331-2-III);
- il contenuto (art. R.1331 -2 –IV), in lingua francese. Tra le informazioni da riportare (tra le quali spiccano le generalità del distaccante – con l’indicazione degli organismi di previdenza ai quali vengono versati i contributi – , la paga oraria lorda del lavoratore e le generalità del rappresentate in Francia dell’impresa distaccante), per le imprese di autotrasporto è richiesta l’indicazione del numero di iscrizione al REN. Per i lavoratori somministrati da agenzie estere, l’attestazione deve indicare le generalità dell’impresa utilizzatrice e dell’agenzia di somministrazione, la data di inizio e quella (prevista) di fine distacco (art. R.1331-3).
- l’obbligo per l’autista distaccato di portare una copia dell’attestazione di distacco, a bordo del mezzo; l’altra copia dovrà trovarsi, a seconda dei casi, presso il rappresentante dell’impresa distaccante o presso l’impresa utilizzatrice del lavoratore (art. R.1331 – 7 – I). Inoltre, sempre sul veicolo devono essere presenti, per essere esibiti in caso di controllo: il contratto di lavoro; nei distacchi infragruppo o tra stabilimenti della stessa impresa, una copia tradotta in francese dell’accordo di messa a disposizione del lavoratore; nella somministrazione di lavoro, una copia tradotta in francese del contratto di lavoro temporaneo e del contratto di messa a disposizione del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice (art. R 1331 – 7 – III). L’assenza sul mezzo dell’attestazione di distacco, oppure la compilazione di un’attestazione non conforme alle prescrizioni previste, comporta per il capo dell’impresa l’applicazione dell’ammenda stabilita dal codice penale francese, per le contravvenzioni della quarta classe. Si applica l’ammenda prevista per le contravvenzioni di classe terza, quando sul veicolo manchi l’ulteriore documentazione prima indicata (art. R 1331 – 9 del codice dei trasporti).
Occorre notare che, dal 1 Luglio pv., queste nuove disposizioni sostituiranno il capitolo unico del titolo III, Libro III della parte regolamentare del codice dei trasporti, e più precisamente la sezione I dedicata ai distacchi nell’ambito di un’operazione di cabotaggio. Pertanto: fino al 30 Giugno p.v, le norme di questa sezione (in particolare l’art. R 1331-1) continuano ad esentare le imprese estere dall’obbligo di dichiarare i distacchi di durata inferiore agli 8 giorni consecutivi; dal 1 Luglio p.v, invece, queste disposizioni saranno sostituite dalle norme del decreto in commento per cui sembra probabile che i nuovi adempimenti (attestazione di distacco e designazione di un rappresentante in Francia) interesseranno anche lo svolgimento del cabotaggio in Francia. Torneremo comunque ad occuparci del tema non appena ci saranno novità.
Il testo del decreto ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti


