
Attività presso l’IRU – International Road Transport Union
4 Ottobre 2011
FAI di Milano
5 Ottobre 2011Roma, 5 Ottobre 2011
ASS11199
SM
Oggetto: Camere di Commercio. Nuove procedure per il rinnovo degli organi.
Scatteranno il prossimo 23 novembre le nuove procedure per il rinnovo dei consigli camerali. Sono stati, infatti, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 23 settembre i Decreti ministeriali n. 155 e 156, contenenti rispettivamente il nuovo regolamento sulla composizione dei consigli stessi (ex DPR 472) e quello relativo alla designazione ed alla nomina dei consiglieri (ex DM 501).
Entrambi i provvedimenti prevedono esplicitamente la loro operatività dopo 60 giorni dalla pubblicazione. Le Camere di commercio che hanno già avviato la procedura di rinnovo degli organi, come anche quelle che lo faranno entro il 22 novembre, ai sensi della vigente normativa continueranno pertanto ad applicare il DPR 472 ed il DM 501.
Queste, in sintesi, le principali innovazioni contenute nei nuovi regolamenti.
D.M 4 Agosto 2011, n. 155 – Regolamento sulla composizione dei consigli
Si ricorda che i consigli camerali sono composti da 20, 25 o 30 consiglieri in rappresentanza del mondo imprenditoriale, in ragione del numero delle imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese (sino a 40.000, tra 40.001 e 80.000, oltre 80.000), oltre ad un rappresentante delle organizzazioni sindacali, un rappresentante delle Associazioni di tutela dei consumatori e, da oggi, da un rappresentate dei liberi professionisti.
Settori rappresentati
Viene prevista una presenza “ordinaria”, e non più rimessa alla valutazione delle singole Camere, dei cosiddetti “altri settori”, dove sono raggruppate le attività economiche non espressamente richiamate tra quelli nominati, ferma restando la facoltà di ogni singola Camera di assegnare un seggio a specifici comparti o aggregati di imprese che dovessero rivestire un particolare rilevante interesse nell’economia del territorio provinciale, in relazione soprattutto al grado di apertura ai mercati internazionali, alle integrazioni intersettoriali, alle dinamiche di crescita ed alle tradizioni locali. Rimangono sostanzialmente invariate, invece, le regole per l’attribuzione delle imprese artigiane e delle società cooperative al settore dell’artigianato o della cooperazione, ovvero allo specifico settore di attività (turismo, trasporti, servizi alle imprese, ecc..), così come anche la previsione di una specifica rappresentanza delle piccole imprese per i settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
Parametri – Ai tre noti parametri (numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto) se ne aggiunge un quarto, dato dall’importo complessivo del diritto annuale versato alla singola CCIAA dall’insieme delle imprese (comprese sedi secondarie ed unità locali) appartenenti allo stesso settore. Tali parametri saranno annualmente pubblicati (entro il mese di giugno) sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. In via transitoria, le Camere interessate al rinnovo degli organi tra il 23 novembre 2011 ed mese di giugno 2012 dovranno autonomamente trasferire al MISE i dati necessari. Rimane immutata la modalità di calcolo per la ripartizione dei seggi tra i diversi settori, fondata sul rapporto tra la media aritmetica semplice dei quattro parametri ed il quorum necessario per l’assegnazione di ciascun consigliere ( pari a 5 per i consigli con 20 seggi, a 4 per i consigli con 25 seggi ed a 3,33 per quelli con 30 seggi). Ciascun Camera potrà sempre discostarsi dal risultato così raggiunto, nei limiti di un consigliere in più o in meno, e potrà anche prevedere una soglia minima di accesso inferiore all’unità ovvero l’accorpamento tra alcuni settori di minor rilevanza numerica, specificatamente indicati dal regolamento in esame.
D.M 4 Agosto 2011 n. 156. Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri di giunta.
Le novità di maggior rilievo sono rappresentate da una tempistica più ristretta, dall’obbligo di allegare un elenco dettagliato delle imprese associate e da una regolazione più puntuale dei cosiddetti “apparentamenti”, oltre ovviamente all’entrata in gioco del quarto parametro rappresentato dal rapporto tra l’importo complessivo del diritto annuale versato dalle imprese associate ad una singola organizzazione (o a quelle tra loro apparentate), e la somma di quanto corrisposto a titolo di diritto annuale da tutte le imprese associate all’insieme delle organizzazioni che partecipano all’assegnazione dei seggi in consiglio per un determinato settore.
Si ricorda, poi, quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del legge 580/93, come modificata dal decreto legislativo 23/2010, in ordine all’introduzione del principio dello “scorrimento di graduatoria”, in caso di mancata designazione nei tempi dovuti di uno o più rappresentanti da parte di un’organizzazione, con designazione del consigliere da parte della Regione in ultima istanza.
La stessa legge precisa, inoltre, che il Consiglio opera comunque regolarmente anche in caso di dimissioni o di mancata nomina di uno o più consiglieri, purché siano in carica i due terzi dei componenti e che le incompatibilità, i limiti di mandato ed i vincoli previsti dalla normativa per i presidenti e per i componenti degli organi collegiali, decorrono ex novo con l’avvio delle nuove procedure.
Tempistica – L’avviso che segna l’avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio deve essere pubblicato nell’albo camerale e sul sito internet della CCIAA 180 giorni prima della scadenza del Consiglio in essere, il quale dovrà pertanto aver approvato in tempo utile le modifiche allo Statuto nella parte relativa alla composizione settoriale del nuovo Consiglio, sulla base degli ultimi dati pubblicati dal MISE.
Entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, le organizzazioni di categoria debbono far pervenire alla Camera un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato A del decreto) contenente i seguenti dati:
• natura, finalità, struttura organizzativa, diffusione, servizi, ecc….
• numero delle imprese associate al 31 dicembre dell’anno precedente che abbiano corrisposto almeno una quota annuale di adesione nell’ultimo biennio
• numero degli occupati nelle imprese associate, secondo lo schema predisposto
• l’attestazione che è rappresentata nel CNEL ovvero che opera nella provincia da almeno tre anni.
Alla dichiarazione dovrà essere allegato un elenco dettagliato delle imprese associate, secondo lo schema riportato nell’allegato B) del decreto. In particolare, occorre riportare, oltre alla denominazione/ragione sociale ed all’indirizzo, il codice fiscale, il numero REA (per le unità locali) ed il codice ATECO. Tale elenco deve essere presentato su supporto digitale, sia su foglio elettronico che in formato PDF/A.
Entro i 30 giorni successivi (all’interno dei quali la Camera può chiedere di sanare eventuali irregolarità riscontrate nei dati trasmessi dalle organizzazioni di categoria) il Segretario generale della Camera provvede a trasmettere tutta la documentazione (ad eccezione degli elenchi delle imprese) alla Regione, comunicando anche alla stessa i dati relativi al diritto annuale e quelli concernenti il valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Ricevuta la predetta documentazione, nei 30 giorni successivi la Regione rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione (o apparentamento di organizzazioni) per ciascun settore, sulla base dei più volte nominati quattro parametri: numero imprese associate, relativo indice di occupazione, valore aggiunto per addetto e diritto annuale complessivamente corrisposto. Da ciò deriva poi il numero dei consiglieri da attribuire a ciascuna organizzazione, che viene notificato a tutte quelle che hanno partecipato alla procedura di rinnovo.
Entro 30 giorni le organizzazioni designate comunicano i nominativi dei consiglieri di propria pertinenza, allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti personali richiesti da ciascuno di essi. Nei successivi 10 giorni il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina, che viene anche pubblicato sul B.U.R. Con lo stesso decreto viene anche fissata la data di insediamento del nuovo Consiglio, ponendo all’ordine del giorno l’elezione del Presidente.
Apparentamento – Due o più organizzazioni che intendono partecipare congiuntamente all’assegnazione dei seggi per uno o più settori debbono presentare apposita “dichiarazione di apparentamento” secondo lo schema contenuto nell’Allegato E) del decreto, che va ad aggiungersi e non a sostituirsi alla dichiarazione singola redatta secondo l’allegato A) ed all’elenco delle imprese, che ciascuna organizzazione deve redigere separatamente in base al predetto Allegato B). In tal modo, la Regione avrà a disposizione sia i dati aggregati che quelli disaggregati, e potrà così dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6 del decreto in esame in riferimento alle ipotesi di scioglimento dell’apparentamento.
Tre sono le ipotesi di scioglimento previste:
1. una o più organizzazioni dichiarano di non voler più partecipare al rinnovo del Consiglio camerale in apparentamento con le altre
2. l’apparentamento non formula nei tempi previsti le designazioni ad esso spettanti
3. le designazioni sono formulate in numero differente rispetto a quanto indicato dalla Regione, ovvero, pur formulate nella giusta quantità, non sono sottoscritte da tutte le organizzazioni facenti parte dell’apparentamento.
In seguito allo scioglimento dell’apparentamento, la Regione sospende l’assegnazione dei seggi per il settore/settori interessati e riavvia il procedimento di individuazione della/e organizzazioni più rappresentative singolarmente considerate. Qualora, però, le organizzazioni che dichiarano il proprio “ritiro” dall’apparentamento (caso 1) ovvero non sottoscrivono le designazioni dei consiglieri (caso 3) non rappresentano più del 25% dell’intero apparentamento, queste sono considerate singolarmente, mentre rimane in piedi l’apparentamento tra le altre organizzazioni che rappresentano dunque almeno il 75% dello stesso.
Cordiali saluti.
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