
COS16011 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di dicembre 2015.
11 Gennaio 2016
CIR16013 – Oggetto: Camera di Commercio. Pagamento del diritto annuale per il 2016. Nota del MISE.
11 Gennaio 2016Roma, 11 Gennaio 2016
LAV16012
SM
Oggetto: Lavoro. Direttive operative della Guardia di Finanza, sull’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.
Con la nota n. 35237/2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riepilogato le principali novità introdotte dal D.lgvo 151/2015 (in vigore dal 24 Settembre 2015 – si tratta di uno dei quattro provvedimenti attuativi del job act) a proposito della maxi sanzione per coloro che occupino lavoratori in nero (quindi, senza la preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego).
Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto LAV15266 dell’8 Ottobre 2015), l’art. 22 del provvedimento ha introdotto un sistema sanzionatorio a carattere progressivo, graduato per fasce in funzione della gravità della violazione, prevedendo l’applicazione dei seguenti importi:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 61 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni sono aumentate del 20%, in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, o di minori in età non lavorativa.
La nota in commento ricorda che la maxi sanzione non si applica quando:
- antecedentemente al primo accesso ispettivo o alla convocazione per un tentativo di conciliazione davanti alla Direzione territoriale del lavoro, il datore abbia regolarizzato spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro in nero;
- gli adempimenti di carattere contributivo evidenzino la volontà datoriale di non nascondere il rapporto, sebbene diversamente qualificato.
L’unica documentazione idonea ad escludere l’applicazione della maxi sanzione, è quella comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS).
Per quanto riguarda la reintroduzione dell’istituto della diffida (che permette di sanare la violazione, estinguendo il procedimento sanzionatorio), il decreto ha previsto due procedure diverse a seconda se, al momento dell’accesso ispettivo, i lavoratori occupati in nero siano o meno in forza del datore di lavoro. Nel primo caso, il datore ha 120 gg di tempo dalla notifica del verbale di accertamento, per porre in essere una serie di adempimenti (regolarizzazione del periodo di lavoro in nero; stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ecc..), mentre nel secondo caso (applicabile anche all’ipotesi in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato presso il datore, dopo un periodo precedente di utilizzo in nero), gli annessi adempimenti devono effettuarsi entro 45 gg dalla notifica del verbale.
Altri interventi presi in esame dalla nota riguardano:
- le sanzioni per omessa, infedele o tardiva registrazione dei dati nel Libro unico del lavoro, che possono determinare differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Queste infrazioni comportano una sanzione pecuniaria da 150 a 1.500 €, che viene aumentata:
- da 500 € a 3.000 € se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.000 € a 6.000 € se la violazione riguarda più di 10 lavoratori ovvero un periodo superiore a 12 mesi.
- Le irregolarità legate al prospetto paga, per le quali si prevede una sanzione amministrativa da 150 € a 900 €, aumentata;
- da 600 € a 3.600 € se la violazione è relativa a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.200 € a 7.200 € se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.
Infine, la nota ricorda che nel momento in cui diventerà operativo l’Ispettorato nazionale del lavoro (istituito sempre con uno dei decreti del cd job act – D.lgvo 149/2015 – in cui confluiranno i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, anche allo scopo di evitare la sovrapposizione di interventi), anche la Guardia di Finanza dovrà raccordare la sua attività con la predetta Agenzia.
Il testo della nota del GdF è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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