LAV15266 – Oggetto: Lavoro. Applicazione della maxisanzione per lavoro nero prevista nel Job act. Indicazioni operative nel periodo transitorio.

NOR15265 – Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, nelle Province in cui non sono presenti Uffici della motorizzazione civile o loro sezioni.
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Roma, 8 Ottobre 2015

LAV15266
SM

Oggetto: Lavoro. Applicazione della maxisanzione per lavoro nero prevista nel Job act. Indicazioni operative nel periodo transitorio.

Com’è noto, il D.lgvo 151/2015 (in vigore dal 24 Settembre scorso; si tratta di uno degli ultimi quattro provvedimenti attuativi del cd job act – Legge delega 183/2014. Vedi la circolare Conftrasporto LAV15250 del 28 Settembre u.s), ha inasprito la maxisanzione per coloro che occupino lavoratori in nero, prevedendo i seguenti importi:

• da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
• da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore  da 31 sino a 61 giorni di effettivo lavoro;
• da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore  oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

In attesa che vengano emanate le prime indicazioni operative su questa nuova disciplina, con lettera circolare del 7 Ottobre u.s il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti per la corretta gestione di questo periodo di transizione. In particolare, gli illeciti cessati prima del 24 Settembre u.s rimangono punibili ai sensi della precedente normativa, compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (cd. maxisanzione affievolita), e non beneficiano  dello strumento della diffida introdotto dall’art. 22 del d.lgvo 151/2015.

Viceversa, per gli illeciti iniziati sotto la previgente disciplina e proseguiti dopo il 24 Settembre u.s, per l’intero periodo oggetto di accertamento trova applicazione la  normativa introdotta dal job act, compresa la procedura di diffida.
La nota ricorda che per tali fattispecie, non trovano applicazione le sanzioni stabilite all’art. 19, commi 2 e 3 del d.lgvo 276/2003, sulla mancata comunicazione obbligatoria e sulla mancata consegna della lettera di assunzione, in quanto espressamente escluse dalla norma.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV15266

Nota Ministeriale