
Traforo del Monte Bianco
16 Novembre 2015
Calendario divieti di circolazione 2016
18 Novembre 2015Roma, 18 Novembre 2015
CIR15306
SM
Oggetto: intestazione temporanea dei veicoli. Applicazione delle sanzioni per la mancata annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli – istruzioni del Ministero dell’Interno.
Con una circolare del 13 Novembre u.s (prot. 300/A/7839/15/106/16), il Ministero dell’Interno ha annunciato l’operatività della sanzione prevista dall’art. 94, comma 4 bis del c.d.s (pagamento di una somma da €. 705 ad €. 3526), in caso di mancata annotazione entro 30 gg dei contratti di locazione senza conducente a lungo termine (oltre 30 gg) presso l’Archivio nazionale dei veicoli. In particolare, l’obbligo interessa i contratti stipulati con le società di noleggio dopo il 2 Novembre u.s, data a partire dalla quale la predetta annotazione è diventata obbligatoria a seguito dell’emanazione della circolare del Ministero dei Trasporti prot. 25018 del 29 Ottobre u.s (commentata con la circolare Conftrasporto CIR15290 del 10 Ottobre u.s); per quelli stipulati precedentemente, la sanzione scatta solo se non viene annotato il rinnovo del contratto di locazione scaduto dopo quella data.
Come si ricorderà, l’operatività di questa sanzione era stata bloccata proprio dal Ministero dell’Interno con una nota del 2 Marzo u.s (commentata con la circolare Conftrasporto CIR15080 del 3 Marzo), dopo che il TAR del Lazio aveva sospeso le parti della circolare del Ministero dei Trasporti del 27 Ottobre 2014, relative alla locazione senza conducente. Con la già citata circolare del Ministero dei Trasporti del 29 Ottobre u.s le criticità evidenziate dal TAR sono state risolte, per cui il Ministero dell’Interno ha ora dato il via libera alla possibilità di applicare le sanzioni stabilite dal comma 4 bis, art. 94 c.d.s nei confronti dei trasgressori.
La nota degli Interni ha inoltre evidenziato:
– che le procedure di annotazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio mentre, al momento, ne restano esclusi i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi (vedi in proposito la nota Conftrasporto CIR15095 del 19 Marzo 2015);
– che la violazione dell’obbligo deve essere contestata soltanto al locatario del mezzo, non anche nei confronti del conducente pro tempore, a meno che le due figure non coincidano;
– che poiché l’annotazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli non viene riportata sulla carta di circolazione, in occasione della contestazione della sanzione gli agenti non devono procedere al ritiro della citata carta.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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