FIS15217 – Oggetto: Deduzioni forfettarie delle spese di trasferta delle imprese minori. Rideterminazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La Settimana Sindacale Confederaledal 27 al 31 LUGLIO 2015

31 Luglio 2015

Autotrasportatori disperati

6 Agosto 2015

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6 Agosto 2015

Roma, 6 Agosto 2015

FIS15217
SM

Oggetto: Deduzioni forfettarie delle spese di trasferta delle imprese minori. Rideterminazione degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in tema (vedi la nota Conftrasporto FIS15198 del 3 Luglio 2015), per informarvi che con un comunicato stampa del 6 Agosto, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta sostenute dalle imprese minori – periodo d’imposta 2014 – (art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR), che sostituiscono quelli resi noti lo scorso 2 Luglio (sui quali vedi la circolare Conftrasporto FIS15198 del 3 Luglio).

Infatti, i fondi originariamente previsti per questa misura (che, ricordiamo, ammontavano a 60 mln €) sono stati incrementati di ulteriori 35 mln €, rivenienti dalle disponibilità previste per i contributi agli investimenti anno 2015 e per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali.

I nuovi importi sono i seguenti (tra parentesi, sono indicati gli importi del comunicato  dell’Agenzia del 2 Luglio, ora sostituiti):
– 44 € (da 18 €) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione  o delle Regioni confinanti;
– 15,40  € (da 6,30 €) per i trasporti eseguiti nel Comune in cui ha sede l’impresa;
– 73 € (da 30 €) per i trasporti effettuati oltre i citati ambiti territoriali.

Il comunicato stampa evidenzia, inoltre, che nulla è cambiato in merito all’altra agevolazione oggetto sempre del comunicato stampa del 2 Luglio u.s: si tratta del recupero, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, delle somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale,  sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 o superiori, con massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24, va utilizzato il consueto codice tributo “6793”.

Il testo del nuovo comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15217

comunicato stampa agenzia entrate