
ASS15170 – Oggetto: Decreto di ripartizione dei fondi per il sostegno dell’autotrasporto.
9 Giugno 2015
Traforo del Monte Bianco
9 Giugno 2015Roma, 9 Giugno 2015
LAV15171
SM
Oggetto: Lavoro. DURC on line. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Facciamo seguito alla precedente nota Conftrasporto LAV15163 del 3 Giugno scorso, per informarvi che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 dell’8 Giugno, ha dettato alcuni chiarimenti in vista dell’entrata in vigore, dal 1 Luglio p.v, della nuova procedura on line per il rilascio del documento di regolarità contributiva (disciplinata con il decreto interministeriale – Economia/Lavoro – del 30 Gennaio 2015, commentato con la citata nota Confederale).
Infatti, dal 1 Luglio p.v, l’impresa potrà collegarsi al sito internet dell’Inps o dell’Inail e verificare, in tempo reale, la propria situazione. In caso di regolarità, il sistema genererà in automatico un documento in formato pdf che sostituisce a tutti gli effetti il DURC, per quanto concerne:
a) l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere;
b) le procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) il rilascio dell’attestazione SOA.
Nel rimandare gli interessati ad un’attenta lettura della nota ministeriale, riportiamo di seguito alcuni dei passaggi più importanti:
– l’interrogazione unica sulla propria posizione contributiva nei confronti dell’Inps e dell’Inail è fatta direttamente dall’impresa o, su delega di quest’ultima, da chiunque vi abbia interesse (art.1, lett. e del D.M del 30 Gennaio 2015). Di conseguenza, l’impresa può delegare altri soggetti (lavoratore autonomo o soggetto titolare del credito) ma, in questo caso, la circolare precisa che la delega dovrà essere comunicata dal delegante agli Istituti (Inps e Inail), e conservata dal delegato che, peraltro, effettuerà la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità. La circolare aggiunge che in questa prima fase, in attesa delle necessarie implementazioni informatiche, l’impresa non potrà delegare ad altri la verifica della sua posizione contributiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati per Legge).
– Ai fini del rilascio del Documento, la regolarità dell’impresa è valutata rispetto ai pagamenti dovuti per i lavoratori subordinati e per i collaboratori (cioè tutti i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della Legge 335/1995) che operano al suo interno, scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è fatta la verifica, purché sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Qualora il sistema segnali delle irregolarità, l’Istituto informa via PEC l’interessato o il soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 12/1979, invitandolo a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg dalla notifica; se ciò accade, la procedura genererà il documento sulla regolarità in formato pdf (valido anche per le interrogazioni eseguite in attesa della regolarizzazione), altrimenti la verifica si concluderà con un esito di irregolarità che sarà comunicato all’autore dell’interrogazione. Per le imprese di più recente costituzione, tenuto conto che, come già detto, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente alla verifica, l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione, senza alcuna attestazione di irregolarità.
– Il Documento rilasciato al termine della procedura on line, sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC (cd unicità del DURC) e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per il quale è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione del DURC . La validità è stata fissata in 120 giorni dalla data di svolgimento della verifica (art.7, comma 2 del D.M del 30.1.2015 e art. 4 del D.L 24/2014) e, durante questo lasso di tempo, qualora fossero fatte nuove interrogazioni il sistema rinvierà al Documento già rilasciato, in corso di validità.
– Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro (che effettua delle verifiche a campione), l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in relazione alle violazioni indicate nell’allegato A al D.M, ovvero il decorso del termine previsto nello stesso allegato per ciascuna delle infrazioni riportate. La circolare precisa che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M 24 Ottobre 2007, e che le violazioni di cui sopra devono essere state commesse successivamente all’entrata in vigore dell’appena citato D.M.
– L’art. 9 del D.M prevede che, al più tardi fino al 1 Gennaio 2017, la procedura on line non si applicherà ad una serie di fattispecie ivi riportate (es certificazione di crediti nei confronti delle p.a, procedura di emersione, ecc…) e, soprattutto, nei casi in cui la verifica “in tempo reale” non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’Inps e dell’Inail. Pertanto, in questi casi il DURC non potrà richiedersi on line anche se, precisa la circolare, la verifica della regolarità sarà effettuata nel rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal D.M. I DURC richiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole e in corso di validità, potranno utilizzarsi nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti nella previgente disciplina.
– L’entrata in vigore delle nuove disposizioni del D.M è stata prevista dal prossimo 1 Luglio, ad eccezione di alcune che invece sono immediatamente operative. Si tratta in particolare:
• dell’art. 3, commi 2 e 3 (fattispecie che non incidono sulla regolarità contributiva, tra cui gli scostamenti di lieve entità);
• dell’art. 5 (procedure concorsuali);
• dell’art. 8 (cause ostative alla regolarità).
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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