LAV15163 – Lavoro. Rilascio del DURC on line. Pubblicazione del D.M in Gazzetta Ufficiale.

URGENTE – Viabilità internazionale

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3 Giugno 2015

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Roma, 3 Giugno 2015

LAV15163
SM

Oggetto: Lavoro. Rilascio del DURC on line. Pubblicazione del D.M in Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1 Giugno u.s è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con quello dell’Economia) del 30 Gennaio 2015 che rende operativo il rilascio del DURC on line, a partire dal prossimo 1 Luglio.

In pratica, dal 1 Luglio p.v,  l’impresa che intende richiedere il DURC potrà collegarsi al sito internet dell’Inps o dell’Inail per verificare, in tempo reale, la propria regolarità contributiva. Se la verifica da esito positivo, viene generato un documento in formato pdf e non modificabile, che sostituisce a tutti gli effetti il DURC in merito:
a) all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
b) alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) al rilascio dell’attestazione SOA.

Questo documento ha validità 120 gg dalla data di svolgimento della verifica, ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni che l’Inps e l’Inail metteranno a disposizione  nei rispettivi siti internet (art.7). In esso sono riportate:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è svolta la verifica;
b) l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alla Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità;
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza del Documento.

Quanto ai soggetti che possono richiedere il DURC on line, l’art. 1 del D.M abilita l’impresa per la propria posizione contributiva oppure, previa delega di quest’ultima, chiunque vi abbia interesse. Infatti, l’art. 6 del D.M prevede che la verifica può essere svolta, per conto dell’interessato, da un consulente del lavoro oppure dai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 ( si tratta, tra gli altri, degli iscritti agli albi degli avvocati, commercialisti, ecc..), e dagli altri soggetti abilitati da norma speciali.

L’accertamento in tempo reale della regolarità dell’impresa,  riguarda i pagamenti dovuti all’Inps e all’Inail  per i lavoratori subordinati e per quelli utilizzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 3 del D.M). Peraltro, la norma individua dei fatti che non fanno venir meno la regolarità dell’impresa, tra i quali:
– rateizzazioni concesse da Inps e Inail;
– sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni di Legge;
– presenza di un contenzioso amministrativo o giudiziario;
– crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, a seguito di ricorso giudiziario;
– scostamenti non gravi tra somme dovute e somme versate (sono tali quelle di importo non superiore a 150 €).

In presenza di una irregolarità, l’Inps o l’Inail invitano via PEC l’interessato (o il soggetto da questi delegato), a sistemare la propria posizione entro i successivi 15 gg (art. 4 del D.M); l’invito impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute nel predetto lasso di tempo e, comunque, per un periodo non superiore a 30 gg. Qualora la regolarizzazione intervenisse nei predetti 15 gg, il sistema genera il documento in formato pdf attestante la regolarità contributiva dell’impresa; diversamente, l’esito negativo della verifica viene comunicato al soggetto autore dell’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Tra le circostanze che impediscono la regolarità contributiva, l’art. 8 del D.M prevede le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A del provvedimento, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, compreso il patteggiamento; in questi casi, il godimento dei benefici normativi e contributivi rimane precluso per il periodo di tempo riportato sempre nell’allegato A in corrispondenza dell’irregolarità commessa, essendo irrilevante anche l’eventuale riabilitazione di cui all’art. 178 c.p. L’inesistenza dei predetti provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ovvero il decorso del periodo di tempo specificato nel citato allegato A, deve essere autocertificato dal diretto interessato alla competente Direzione territoriale del lavoro, che effettua delle verifiche a campione.

In via transitoria, la nuova procedura di rilascio del DURC non è applicabile fino al 1 Gennaio 2017 ad una serie di ipotesi indicate all’art. 9 del D.M, nonché quando la verifica on line sia resa impossibile dalla mancanza di informazioni negli archivi informatici di Inps ed Inail.

Il testo del decreto ministeriale e dell’allegato A, sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti.

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lav15163

DM

Allegato A – DM