
La Settimana Sindacale Confederaledal 4 all’8 MAGGIO 2015
8 Maggio 2015
DAL FRONTE EUROPEO
11 Maggio 2015Roma, 11 Maggio 2015
ASS15137
SM
Oggetto: Soci lavoratori di cooperative. Sentenza della Corte Costituzionale sul trattamento retributivo minimo da riconoscere.
Con Sentenza n. 51 /2015 (depositata lo scorso 26 Marzo), la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell’art. 7, comma 4 del decreto legge n.248/2007, il quale stabilisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 3 Aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Di conseguenza, ai soci lavoratori delle cooperative occorre riconoscere un trattamento economico complessivo (che include la retribuzione di base e le altre voci retributive) non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal C.C.N.L di riferimento che, come riportato nella predetta disposizione, è quello sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Eventuali, ulteriori, C.C.N.L di settore conclusi da sindacati non rappresentativi, non possono derogare in peggio il trattamento retributivo stabilito dal C.C.N.L di riferimento giacché, come evidenzia la Sentenza della Corte, ciò si porrebbe in contrasto con la nozione di “retribuzione sufficiente” prevista all’art. 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia unesistenza libera e dignitosa”), secondo la costante interpretazione fornitane sinora dalla giurisprudenza.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca; questi, infatti, sosteneva la tesi dell’illegittimità della norma in esame che, imponendo al giudice di applicare il trattamento retributivo previsto da uno specifico CCNL del settore, finiva con il limitare in maniera autoritaria la libertà sindacale ponendosi, così, in contrasto con l’art. 39 Cost. per effetto del quale – prosegue il Tribunale – gli unici CCNL dotati di efficacia generalizzata (cd. “efficacia erga omnes”) per tutti i lavoratori di un settore, sono quelli stipulati da sindacati registrati ai sensi di quella norma (in Italia, com’è noto, nessun sindacato ha mai richiesto la registrazione).
Questa tesi è stata respinta dalla Corte Costituzionale: essa, smentendo le affermazioni del Tribunale di Lucca, ha sostenuto che l’art. 7, comma 4 del d.l 248/2007 non ha assegnato un’efficacia “erga omnes” al C.C.N.L di riferimento, bensì ha introdotto un parametro (quello, appunto, del trattamento retributivo previsto dall’appena citato C.C.N.L) per commisurare la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost. Tale parametro è pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi in questi anni, secondo la quale la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, è conforme ai requisiti di proporzionalità e sufficienza richiamati dall’art. 36 Cost. , permettendo di contrastare forme di competizione salariale al ribasso (in ultimo, viene citata una Sentenza della Corte di Cassazione del 2014 – n. 17583).
Si fa inoltre presente che, subito dopo l’emanazione di questa Sentenza, le associazioni comparativamente più rappresentative del mondo della cooperazione hanno siglato il C.C.N.L della logistica, trasporto merci e spedizione.
Il testo della Sentenza della Corte Costituzionale, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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