
Notifica per posta degli atti giudiziari. Consegna a persona diversa dal destinatario
15 Settembre 2006
Interruzione del termine di prescrizione quinquennale per la notifica della cartella esattoriale.
15 Settembre 2006Giurisprudenza
Segnaliamo che alcune Prefetture hanno svolto delle precisazioni sulle modalit? di accertamento e di contestazione delle infrazioni al codice della strada, in considerazione dell’elevato numero di ricorsi che, soprattutto negli ultimi tempi, sono stati accolti dai Giudici di Pace per irregolarit? commesse dagli accertatori.
Particolarmente dettagliata ? risultata la nota delle Prefettura di Livorno (del 28 Giugno scorso), dove sono stati forniti dei chiarimenti di un certo interesse:
– la contestazione immediata rappresenta la regola a cui devono attenersi tutti gli operatori di Polizia.
Tuttavia, quando la violazione ? accertata tramite apparecchi di rilevazione automatica, la contestazione pu? avvenire in via differita (senza obblighi di motivazione aggiuntivi) sulle seguenti tipologie di strade: autostrade; strade extraurbane principali; strade (o tratti di strade) extraurbane secondarie individuate con decreto del Prefetto; strade (o tratti di strade) urbane di scorrimento stabilite sempre con decreto del Prefetto. Al di fuori dei casi appena visti, l’operatore di Polizia deve riportare sul verbale i motivi oggettivi che hanno impedito la contestazione immediata (es. fuga del mezzo, eccessiva velocit? tale da rendere impossibile l’inseguimento, la contemporanea o immediatamente precedente contestazione ad altro veicolo, ecc..), che saranno poi valutati dal Prefetto in sede di Ricorso. Dello stesso avviso ? stata anche la Prefettura di Pistoia (nota del 14.3.2006), la quale ha affermato che, fatti salvi i casi espressamente individuati all’art. 201, comma 1 bis del c.d.s, la contestazione differita pu? essere giustificata soltanto da ragioni obiettive, evidenziate nel verbale; diversamente, il Prefetto deve valutare le circostanze concrete di tempo e di luogo in cui ? avvenuto l’accertamento, per verificare se, in concreto, apparivano idonee ad ostacolare la contestazione immediata. Infine, sullo stesso argomento ? intervenuta anche la Prefettura di Avellino (con la nota del 27.6.06), sostenendo che i verbali che riportano motivazioni generiche a sostegno del differimento della contestazione (come, ad es., il semplice richiamo allo svolgimento di urgenti servizi di polizia giudiziaria), devono ritenersi carenti di motivazione e, quindi, annullabili.
– E’ opportuno che gli operatori di Polizia siano ?riconoscibili e visibili, onde evitare nel cittadino la sensazione di agguati?;
– Le apparecchiature che consentono la rilevazione automatica della velocit?, devono utilizzarsi nel rispetto del codice della strada e delle rispettive omologazioni; di ci?, occorre che gli operatori ne diano atto nel verbale. Quindi, per gli accertamenti eseguiti in assenza dell’Agente, ? necessario che il verbale riporti gli estremi del decreto di omologazione del Ministero dei Trasporti, che ha autorizzato questa modalit? di impiego;
– Le infrazioni al codice della strada possono essere accertate soltanto dai soggetti indicati all’art. 12 del c.d.s;
– A seguito della oramai nota Sentenza della Corte Costituzionale 27/2005, in caso di contestazione differita di una violazione che comporta la decurtazione dei punti della patente del conducente, il proprietario del veicolo non ? tenuto a dichiarare i dati personali di quest’ultimo prima che si esauriscano i connessi procedimenti amministrativi e giurisdizionali. Pertanto, la Prefettura ha ritenuto che l’invito rivolto al proprietario di comunicare i predetti dati, non pu? essere effettuato con il verbale concernente l’infrazione principale; detto invito andr? inserito in un nuovo verbale da notificare al proprietario soccombente in giudizio (o che non abbia impugnato nei termini), al ricevimento del quale cominceranno a decorrere i 30 giorni per l’invio dei citati dati all’organo accertatore.
Infine, meritevole di attenzione ? anche la nota della Prefettura di Perugia del 13 Febbraio scorso, dove la locale Sezione della Polizia Stradale ? stata dichiarata competente in via esclusiva a svolgere il servizio di pattugliamento delle arterie extraurbane di seguito elencate:
– E 45 in tutta la tratta regionale;
– Raccordo autostradale Perugia/Bettole;
– SS 3 Flaminia nel nuovo tratto a 4 corsie di collegamento fra la SS 75 Centrale Umbra ? Foligno e il reinnesto con la SS. 3 Flaminia ? Spoleto;
– SS 75 Perugia ? Foligno;
– S.S. 318 da localit? Pianelle fino alla E/45.
Su queste strade, la Prefettura ha ritenuto inutile l’intervento della Polizia locale (il cui ambito di attivit?, in questo modo, ? stato circoscritto alla viabilit? cittadina), reputando sufficiente quello della Stradale che, a tal fine, pu? avvalersi anche di apparecchiature speciali (postazioni fisse e mobili con autovelox, telelaser, etilometri, ecc..); peraltro, prosegue la nota, in occasione di eventi particolari (esodi feriali o festivi o in caso di particolari necessit?), la Prefettura pu? comunque richiedere alla Polizia locale di intervenire sulle predette arterie di comunicazione, per coadiuvare la Stradale.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


