
Comunicazioni delle Prefetture di Livorno, Pistoia, Avellino e Perugia, in materia di accertamento e contestazione delle infrazioni al codice della strada.
15 Settembre 2006
Fermo dell’autotrasporto entro ottobre
15 Settembre 2006Violazioni al codice della strada
Quando il verbale di infrazione al codice della strada diventa esecutivo (per scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica, nel corso del quale non ? stato proposto Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace), il diritto dell’Amministrazione a riscuotere l’importo della sanzione, si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione; ci? ? stato espressamente stabilito dall’art. 209 del c.d.s che, sul punto, rinvia all’art. 28 della Legge 689/1981 (il quale, com’? noto, fissa le regole generali in materia di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi).
Con la Sentenza n. 23251 del 17 Novembre 2005, la 1 Sezione civile della Cassazione ha precisato che la consegna del ruolo all’esattore per predisporre la cartella di pagamento, non interrompe il decorso della prescrizione; infatti, la formazione del ruolo ? attivit? meramente interna all’Amministrazione e quindi, come tale, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica del debitore. La prescrizione ? prosegue la Cassazione – pu? interrompersi soltanto con il compimento di atti tipici del procedimento di riscossione, mediante i quali l’Amministrazione manifesta la sua volont? di incassare la sanzione; ed ? quello che si verifica attraverso la notifica della cartella di pagamento, la quale, dunque, deve intervenire nel termine di prescrizione quinquennale.
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


