Notifica per posta degli atti giudiziari. Consegna a persona diversa dal destinatario

Attenzione – Disposizioni riguardanti i divieti di circolazione in Francia

15 Settembre 2006

Comunicazioni delle Prefetture di Livorno, Pistoia, Avellino e Perugia, in materia di accertamento e contestazione delle infrazioni al codice della strada.

15 Settembre 2006

Attenzione – Disposizioni riguardanti i divieti di circolazione in Francia

15 Settembre 2006

Comunicazioni delle Prefetture di Livorno, Pistoia, Avellino e Perugia, in materia di accertamento e contestazione delle infrazioni al codice della strada.

15 Settembre 2006

Giurisprudenza

La normativa sulle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari (Legge 890 del 1982), ? applicabile anche a quelli relativi ad infrazioni del codice della strada. Pertanto, laddove non sia stato possibile reperire il destinatario all’indirizzo specificato sulla busta, l’atto va consegnato ad uno dei soggetti presenti nel medesimo luogo, individuati ai sensi dei commi 2 e 3, art. 7 della citata Legge e quindi, nell’ordine, ad una persona:
– di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario;
– addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario;
– che ricopre l’incarico di portiere dello stabile ovvero che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, ? comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Con la Sentenza n? 13063 del 1 Giugno 2006, la V sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’Agente Postale non ? tenuto a verificare se la persona che ritira materialmente l’atto, sia in concreto titolata a riceverlo; secondo questa Sentenza, infatti, affinch? la notifica sia valida ? sufficiente che l’Agente postale attesti che la consegna del plico ? stata fatta, all’indirizzo riportato sulla busta, a persona qualificatasi tra quelle elencate nei predetti commi 2 e 3, art. 7 della Legge 890/1982. Spetter? poi al destinatario l’onere di dimostrare in giudizio che, nonostante la dichiarazione effettuata all’Agente Postale, detta persona non aveva titolo a ricevere l’atto.

Fonte:
Redattore: Centro Informazione Conftrasporto