Effetti del pagamento in misura ridotta sull’impugnabilit? del verbale di accertamento

Opposizione alla cartella esattoriale. Impugnativa ai sensi dell’art.22 della Legge 689-1981

31 Marzo 2008

Contestazione immediata delle violazioni al c.d.s. dovere del Giudice di verificare la possibilit? di eseguirla in concreto.

31 Marzo 2008

Opposizione alla cartella esattoriale. Impugnativa ai sensi dell’art.22 della Legge 689-1981

31 Marzo 2008

Contestazione immediata delle violazioni al c.d.s. dovere del Giudice di verificare la possibilit? di eseguirla in concreto.

31 Marzo 2008

Il pagamento in misura ridotta consiste nell’opportunit?, per l’autore della violazione, di evitare la sanzione prevista per l’infrazione del c.d.s, pagando entro 60 gg dall’accertamento o ? in caso di contestazione differita ? dalla notifica del verbale, una somma pari al minimo della sanzione edittale prevista dalla disposizione violata; la giurisprudenza ritiene che questo pagamento comporti un’ammissione di responsabilit? da parte di colui che lo esegue, con la conseguente rinuncia a tutti gli strumenti di tutela amministrativa (Ricorso al Prefetto) e giudiziaria (Ricorso al G.d.p) che, altrimenti, potevano attivarsi sempre nel predetto termine di 60 gg. Proprio per questo, la Suprema Corte (Sez. II, n. 16222 del 23.7.2007) ha ritenuto illegittime tutte le azioni amministrative e giudiziarie esercitate dopo questo pagamento (compresa l’azione per la ripetizione dell’indebito), anche quando il verbale di accertamento fosse stato affetto da vizi che lo rendevano nullo.

Sempre a proposito degli effetti del pagamento in misura ridotta, segnaliamo una Sentenza del 18 Febbraio 2008 della II sez. civ della Cassazione, nella quale ? stato affermato che il versamento eseguito dal coobligato in solido (es. l’impresa, per le infrazioni commesse dal suo conducente) non impedisce, all’autore materiale dell’infrazione, di ricorrere contro la sottrazione dei punti dalla propria patente; per questo individuo, infatti, la decurtazione non riveste carattere accessorio ma consiste nella sanzione principale vera e propria, con la conseguenza che pu? impugnare il verbale anche per contestare soltanto questo aspetto, ferma restando l’impossibilit? di sindacare la sanzione pecuniaria che, proprio in virt? del pagamento del coobligato in solido, ? oramai divenuta definitiva.

Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto