Opposizione alla cartella esattoriale. Impugnativa ai sensi dell’art.22 della Legge 689-1981

Validit? delle contravvenzioni redatte su moduli prestampati, senza la firma dell’organo accetatore.

31 Marzo 2008

Effetti del pagamento in misura ridotta sull’impugnabilit? del verbale di accertamento

31 Marzo 2008

Validit? delle contravvenzioni redatte su moduli prestampati, senza la firma dell’organo accetatore.

31 Marzo 2008

Effetti del pagamento in misura ridotta sull’impugnabilit? del verbale di accertamento

31 Marzo 2008

L’opposizione alla cartella esattoriale per far valere vizi che hanno interessato quegli atti che, secondo le procedure vigenti, devono necessariamente precederne l’emanazione (notifica ed emissione del verbale di infrazione al c.d.s e dell’ordinanza di ingiunzione), va proposta ai sensi dell’art.22 della Legge 689/1981; strumento, questo, che non ? invece utilizzabile per far valere quelle motivazioni di merito che, a giudizio del ricorrente, renderebbero infondata la pretesa dell’organo accertatore e, di conseguenza, illegittimo il predetto verbale. Ricordiamo in proposito che secondo il sopracitato art.22 della Legge 689/81, l’opposizione va proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Redattore: Centro Informazione Conftrasporto