Il governo e gli impegni assunti – de “il pragmatico”

15 Maggio 2007

Unico 2007. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi modelli.

15 Maggio 2007

Il governo e gli impegni assunti – de “il pragmatico”

15 Maggio 2007

Unico 2007. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi modelli.

15 Maggio 2007

In materia di calcolo del fringe benefit del dipendente legato all’uso promiscuo della vettura aziendale, segnaliamo la precisazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate (ed ancor prima del Ministero dell’Economia) attraverso la circolare n.21/E del 17 Aprile u.s che, di fatto, ripristina le regole vigenti prima della manovra collegata alla Finanziaria 2007 (Decreto Legge 262 del 2.10.2006, convertito nella Legge 286 del 24.11.2006, art.2, commi 71 e 72).
Come si ricorderà, questa manovra stabiliva che, in caso di uso promiscuo del veicolo aziendale, la percentuale forfetaria del compenso in natura del lavoratore dipendente assoggettata a tassazione, era elevata dal 30% al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle A.C.I. Contemporaneamente, le stesse norme stabilivano che i costi di esercizio sostenuti per questi veicoli (ammortamenti, leasing, carburante, ecc..) non erano deducili integralmente, ma soltanto in misura pari all’ammontare del benefit del lavoratore.

Ebbene, questa novità è stata per il momento accantonata, a seguito dell’interpretazione che il Ministero dell’Economia, ha fornito dell’art.2, comma 72 del D.L. 262, dove è stabilito che “…ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al 2006 ed ai periodi di imposta successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli”.
L’Agenzia (che in un primo momento, con la circolare n.1 del 19.1.2007, aveva ritenuto la disposizione immediatamente applicabile sin dagli acconti 2007) ritiene che lo scopo di questa norma sia quello di venire incontro ai contribuenti (compresi i lavoratori dipendenti e quelli assimilati), in attesa che l’U.E autorizzi l’Italia ad applicare una detrazione Iva ridotta, sugli acquisti e le spese sostenute per gli autoveicoli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. Di conseguenza – prosegue l’Agenzia – per i predetti lavoratori che abbiano in uso promiscuo delle vetture aziendali, il sostituto d’imposta deve calcolare le ritenute relative all’anno 2007, applicando la percentuale più favorevole del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte dall’ACI; la stessa percentuale andrà applicata anche per determinare l’imponibile previdenziale.
I sostituti d’imposta che, in questi mesi, avessero determinato gli acconti applicando la percentuale del 50%, potranno recuperare le maggiori ritenute effettuate durante il 2007 o, se ciò comportasse delle difficoltà operative, in sede di conguaglio di fine anno.
Anche per i lavoratori cessati nel corso del 2007 (fatte salve successive rideterminazioni operate con d.m), il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30%.
Nelle annotazioni del C.U.D, andranno esposti, distintamente, il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

Redattore: Centro Informazione