
Segnaletica stradale non visibile. Annullabilità delle multe.
18 Aprile 2006
Un candidato per l’autotrasporto
18 Aprile 2006Con la sentenza n.2832 del 20 Dicembre 2005, la Corte di Cassazione ha individuato gli elementi essenziali affinché il parcheggio possa definirsi custodito, con il conseguente obbligo da parte del gestore dell’area, di risarcire il danno subito dal proprietario del mezzo in caso di furto.
La Suprema Corte ha posto in luce che, in presenza di determinate circostanze, il conducente può essere indotto a credere che il parcheggio abbia le caratteristiche dell’area custodita; in particolare, ciò avviene quando l’accesso e l’uscita dall’area sono delimitati da una sbarra, tenuto conto anche della mancanza di cartelli visibili collocati prima dell’ingresso, con la scritta parcheggio non custodito. Di fronte a questi elementi, la Cassazione ritiene che il contratto concluso tra l’utente ed il gestore del parcheggio, debba inquadrarsi in quello di deposito (artt. 1766 ss del codice civile) anziché in quello di locazione di uno spazio; di conseguenza, detto gestore assume tutti gli obblighi che il codice civile fa gravare sulla figura del depositario, primo fra tutti quello di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (artt.1766 e 1768 c.c.). Pertanto, in caso di furto del veicolo avvenuto nel parcheggio custodito, il gestore deve risarcire il danno arrecato al proprietario per non aver correttamente adempiuto al dovere di vigilare sulle cose in suo deposito.
In presenza di un’area di parcheggio chiusa e dotata di sbarramento, l’unica possibilità che ha il gestore per sottrarsi all’obbligo di custodia, è quella di posizionare, prima dell’ingresso ed in posizione visibile per il conducente, un cartello con una scritta del tipo Parcheggio non custodito, o, comunque, dall’effetto equivalente; in questo caso, infatti, il contratto concluso con il parcheggiatore non costituisce un deposito bensì una locazione di spazio, che non prevede obblighi di custodia in capo al locatore.
Tra l’altro, la sentenza si sofferma su due aspetti niente affatto secondari affinché, in capo al parcheggiatore, sussista l’obbligo di custodia tipico del deposito:
a) La conclusione del contratto di deposito avviene nel momento in cui l’utente, preso atto della mancanza di pannelli con la scritta parcheggio non custodito, situati prima dell’entrata, accetta l’offerta al pubblico presentandosi davanti alla sbarra di ingresso;
b) considerato quanto sopra, è priva di qualsiasi rilevanza la scritta contenuta nel biglietto ritirato all’entrata, con su scritto Parcheggio non custodito. Infatti, come già detto, nel momento del ritiro dello scontrino il contratto con il gestore dell’area è stato concluso, con l’assunzione reciproca dei diritti e degli obblighi previsti dal codice civile per il contratto di deposito.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto


