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9 Febbraio 2005Il 2 Febbraio 05 entra in vigore il Regolamento CE n. 37/2005, del 12 Gennaio 2005, con il quale la Commissione dell’Unione Europea, ha introdotto alcune novità in materia di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati, destinati all’alimentazione umana. Contestualmente, la Commissione ha abrogato le precedenti disposizioni sull’argomento, contenute nella Direttiva U.E 92/1/CEE.
In particolare, questo Regolamento stabilisce che dal 1 Gennaio del 2006, tutti gli strumenti utilizzati per misurare la temperatura degli alimenti surgelati, devono essere conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486.
Gli operatori del settore alimentare dovranno conservare la documentazione atta verificare la rispondenza, degli strumenti di cui sopra, alla suddetta normativa.
Le registrazioni delle temperature devono essere datate e conservate dall’operatore per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell’alimento surgelato, per un periodo più lungo.
E’ stata, peraltro, prevista la possibilità per gli operatori alimentari di continuare ad avvalersi degli apparecchi di misurazione della temperatura, conformi alle norme vigenti al momento dell’adozione del Regolamento in commento, fino al 31 Dicembre 2009.
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto




