Codice della strada. Intervento della Corte Costituzionale in tema di patente a punti

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Sulla Gazzetta Ufficiale – serie Corte Costituzionale – n° 4 del 26 Gennaio 2005, è stata pubblicata la Sentenza n° 27 con la quale la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema della contestazione differita delle infrazioni al c.d.s sanzionate con la perdita del punteggio della patente, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis, comma 2 del c.d.s, nella parte in cui dispone che “nel caso di mancata identificazione di questi (ossia del conducente), la segnalazione (all’Anagrafe degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all’organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”

Nel rimandare, per un approfondimento, alla lettura della sentenza in questione disponibile nel Sistema Informativo – Area Modulistica, evidenziamo che, per quanto riguarda il nostro settore, essa non è destinata ad avere grandi ripercussioni.

Infatti, come è noto, quando l’infrazione è commessa alla guida di veicoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il Ministero dell’Interno ha più volte confermato (1) che la decurtazione non è applicabile al rappresentante legale dell’ente (o al suo delegato) che, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, non abbia fornito i dati del conducente o, comunque, delle indicazioni che permettano di risalire a quest’ultimo; in questi casi, infatti, l’unica sanzione applicabile all’intestatario del mezzo, è quella pecuniaria di cui all’art 180, comma 8, del c.d.s (sanzione che, dopo l’aggiornamento degli importi effettuato con il D.M. 22.12.2004, ammonta da €357,43 ad € 1432,99), in aggiunta, naturalmente, a quella prevista dal c.d.s per la violazione contestata.

Pertanto, la Sentenza in commento è destinata ad avere effetti quando il mezzo appartenga ad una persona fisica. In questo caso, dalla pronuncia della Consulta derivano due importantissime conseguenze:

1) Il proprietario – persona fisica – che, entro 30 giorni, non comunichi i dati del conducente alla guida al momento dell’infrazione, non è più soggetto alla sottrazione di punti dalla sua patente;
2) tuttavia, nei confronti del predetto proprietario, la Consulta, con una decisione a sorpresa, ritiene che debba applicarsi la sopra descritta sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 8 del c.d.s. Ciò rappresenta una novità dal momento che, fino all’ultimo intervento della Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno aveva espressamente esonerato il proprietario – persona fisica – da questa sanzione, ritenendola applicabile alla sola ipotesi in cui i dati personali e della patente del conducente non fossero stati comunicati dal rappresentante legale (o suo delegato) dell’ente intestatario .

La sentenza della Corte Costituzionale è efficace dal giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dallo scorso 27 Gennaio.

Questa sentenza apre ora una serie di problematiche, sulle quali sarà interessante vedere le soluzioni adottate dai competenti organi; in particolare, occorrerà vedere se i proprietari che, in vigenza della norma incostituzionale, si siano visti decurtare il punteggio per non aver fornito le generalità del conducente, si vedranno o meno riassegnare i punti sottratti dalla loro patente.

Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto