CIR15290 – intestazione temporanea dei veicoli. Modifiche alle precedenti circolari in materia, a seguito delle Sentenze del TAR del Lazio.

FIS15289 – Chiarimenti in materia di rimborsi IVA. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 27 ottobre 2015.

30 Ottobre 2015

La Settimana Sindacale Confederaledel 30 ottobre 2015

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Roma, 30 Ottobre 2015

CIR15290
SM

Oggetto: intestazione temporanea dei veicoli. Modifiche alle precedenti circolari in materia, a seguito delle Sentenze del TAR del Lazio.

Com’è noto, dal 3 Novembre 2014 sono scattate le formalità legate all’intestazione temporanea dei veicoli, quando utilizzati da soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione (vedi l’art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R 495/1992 e ss modifiche).

Queste formalità (che, ricordiamo, non interessano i veicoli pesanti – vedi la nota Conftrasporto CIR15095 del 19 Marzo 2015), sono state disciplinate attraverso due note ministeriali del 10 Luglio e del 27 Ottobre 2014, oggetto entrambe di Ricorso davanti al TAR del Lazio.

Con la circolare prot. 25018 del 29 Ottobre u.s, la Divisione 5 della D.G. Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha reso noto che con Sentenze nn.11044 e 11006 del 2 Settembre 2015, il TAR del Lazio ha parzialmente accolto alcuni dei motivi di ricorso, per cui si rende  necessario modificare le sopra indicate note ministeriali nei termini seguenti:

A) Subcomodato.
Nell’ambito della circolare prot. 15513 del 10 Luglio 2014 (commentata con la nota Conftrasporto CIR14245 dell’11 Luglio 2014), al par. E.1 viene eliminato il periodo che prevedeva il divieto di sub comodato che, pertanto, deve ritenersi ammissibile. Il sub comodato, non essendo compreso tra le ipotesi previste dall’art. 247 bis del reg. es c.d.s, non da luogo all’aggiornamento della carta di circolazione.

B) Deleghe
All’interno della circolare prot. 23743 del 27 Ottobre 2014 (commentata con la circolare Conftrasporto CIR14329 del 28 Ottobre 2014), è stato eliminato il paragrafo dedicato alle deleghe, che escludeva la possibilità per l’avente causa (locatario) di rilasciare in favore del dante causa (locatore, quindi la società di noleggio) una delega generale all’espletamento degli obblighi di comunicazione.

C) Tariffe
Le comunicazioni relative all’annotazione, nell’archivio nazionale dei veicoli, della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, sono esenti dal pagamento dei diritto previsti dalla Legge 870/1986.
Queste modifiche sono operative dal 2 Novembre p.v, fatto salvo il sopraggiungere di nuove pronunce del giudice amministrativo.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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CIR15290

Nota Ministeriale