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9 Maggio 2014Roma, 9 Maggio 2014
INA14165
SM
Oggetto: Riduzione dei premi Inail. Circolare n. 25 del 7 Maggio 2014.
In vista dell’approssimarsi della scadenza del 16 Maggio per il pagamento dell’autoliquidazione Inail 2013/2014, l’Istituto ha emesso la circolare n.25 del 7 Maggio in cui riepiloga gli aspetti più importanti legati a questo appuntamento.
Quest’anno, com’è noto, la novità più importante è rappresentata dalla riduzione del premio finale Inail del 14,17%, per le imprese virtuose dal punto di vista degli infortuni sul lavoro, che l’Istituto ha reso operativa con la determina n.67 dell’11 Marzo 2014 (commentata con la circolare Conftrasporto INA14123 del 27 Marzo u.s) dove, nel rispetto della Legge di stabilità del 2014 che ha istituto il beneficio (Legge 147/2013, art.1, comma 128), i beneficiari sono stati distinti in:
– Imprese con lavorazioni iniziate da più di due anni;
– Imprese con lavorazioni iniziate sempre da più di due anni, che assolvono all’obbligo assicurativo mediante premi speciali unitari;
– Imprese con attività avviate da meno di un biennio.
Analizziamo i chiarimenti forniti dall’Istituto per ognuna delle citate categorie, premettendo che la riduzione del 14,17% opera limitatamente ai premi di competenza del 2014 (acconto 2014 e, il prossimo anno, saldo 2014), escludendo quindi il saldo del 2013.
IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO.
La riduzione del premio Inail del 14,17% opera quando, per l’anno di competenza, il tasso applicabile comunicato dall’Inail con il modello 20 SM, sia inferiore o almeno pari al tasso medio nazionale di tariffa vigente per la lavorazione interessata.
IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO, CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI
Per i premi speciali unitari dovuti ai sensi dell’art. 42 del D.P.R 1124/1965 (tra cui rientrano quelli per gli artigiani – titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), la riduzione del 14,17% opera soltanto se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’indice di gravità medio (IGM) della categoria di riferimento, previsto nella tabella allegata alla determina Inail dello scorso 11 Marzo. Per quanto riguarda gli artigiani autonomi, ricordiamo che la classe di rischio viene determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123, e nella classe 8 la voce Inail 9121.
IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA MENO DI DUE ANNI.
Come detto, la riduzione del 14,17% opera soltanto per le imprese che dimostrino il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, i presupposti dell’agevolazione sono identici a quelli previsti agli art. 19 e 20 del D.M. 12.12.2000, che consentono di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa del 15% durante il primo biennio di attività, alle aziende che attestino il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. Premesso ciò, le imprese con lavorazioni iniziate dal 3 Gennaio 2012 che hanno visto accolta l’istanza per ottenere la predetta riduzione del 15% (presentata tramite modello OT/20), si vedranno applicare in automatico l’ulteriore sconto del 14,17% senza la necessità di ulteriori domande. Diversamente, le imprese che non hanno ancora richiesto l’oscillazione del 15% ma con biennio di attività in scadenza tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2014, per essere ammesse alle sopracitate riduzioni dovranno presentare in via telematica il modello OT/20 entro il 30 Giugno p.v, fermo restando che lo sconto del 14,17% decorrerà comunque dal 1 Gennaio u.s.
Per tutte queste tipologie di imprese, la riduzione del 14,17% opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti o agevolazioni eventualmente spettanti. Nelle basi di calcolo inviate alle imprese è stato inserito un nuovo campo (riduzione legge 147/2013): l’impresa ha diritto alla riduzione soltanto se, all’interno di questo campo, è stata riportata dall’Inail la percentuale del 14,17%.
In merito al pagamento a rate, la nuova nota ricorda che il 16 Maggio devono essere versate le prime due, pari al 50% del premio annuale, senza maggiorazione di interessi. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 20 Agosto (data alla quale è differito di diritto il termine originario del 16 Agosto) e il 17 Novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08%.
Il testo della nota Inail è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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