
FIS13179 – Reti di imprese. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2013, n. 20/E, e provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 Giugno.
20 Giugno 2013
LAV13181 – Attrezzature di lavoro. Abilitazione degli operatori. Circolare Ministero del Lavoro 10 giugno 2013 n. 21
20 Giugno 2013Roma 20 giugno 2013
LAV13180
SLM
Oggetto: Collaborazioni familiari. Indicazioni operative per gli ispettori dal Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 10478 del 10 giugno 2013, ha fornito specifiche indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura.
In via generale, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare s’intende resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, ovvero basata sul legame solidaristico ed affettivo proprio del vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Pertanto, il fatto che il lavoro sia svolto da un familiare contribuisce a individuare la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione presso la gestione previdenziale Inps, in capo al familiare stesso.
Per il Ministero, rientrano in tali collaborazioni occasionali affectionis causa, le prestazioni rese da pensionati, per le quali è facile supporre che questi ultimi non possano e/o non vogliano impegnarsi con continuità nell’attività.
Quindi, il personale ispettivo, qualora dovesse trovarsi a valutare prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, dovrà considerarle “collaborazioni occasionali di tipo gratuito”, senza ricondurli nell’ambito della subordinazione.
Alla suddetta fattispecie va accomunata l’ipotesi di prestazioni svolte dai familiari già impiegati full-time presso altri datori di lavoro, in considerazione del limitato tempo residuale a disposizione per l’espletamento di attività presso l’azienda del familiare con continuità e prevalenza.
In tutti i casi sopracitati, quindi, la collaborazione si dovrà presumere come occasionale e gli ispettori potranno contestare un rapporto di lavoro subordinato solo dimostrando lo stesso con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.
A livello normativo, il Ministero, a supporto del carattere occasionale della prestazione lavorativa, richiama la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese artigiane. Il riferimento è, in particolare, all’art. 21, co. 6 ter D.L. n. 260/2003 (conv. da L. n. 326/2003).
La disposizione stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni“. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali.
Elemento principale, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e del conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito, è rappresentato dal fattore dell’occasionalità. La lettera ministeriale precisa che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente gestione dell’impresa.
Al fine di fornire un orientamento sulla non abitualità della prestazione, viene individuato come parametro di riferimento quello previsto per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita in caso di impossibilità del familiare al lavoro. I 90 giorni sono intesi come frazionabili in ore, per un totale massimo di 720 ore nell’anno solare.
Per ciò che riguarda il vincolo di parentela, nell’ambito delle collaborazioni occasionali, vanno ricomprese quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado. In linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale e di società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, restando escluse s.p.a. e in accomandita per azioni.
Infine, si chiarisce che, nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, in alcune realtà il familiare collaboratore può essere inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher. Nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare non occasionale, con un vero e proprio rapporto di lavoro.
Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali Saluti.
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