LAV13127 – Detassazione degli incrementi di produttività. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

FIS13126 – TARES. IMU. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) n. 1/DF del 29 aprile 2013.

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Roma, 3 Maggio 2013

LAV13127
SM

Oggetto: detassazione degli incrementi di produttività. Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Facciamo seguito alla nostra ultima informativa in tema di detassazione degli incrementi di produttività – anno 2013 –  (cfr. la circolare prot. LAV13109 del 9 Aprile 2013), per informarvi che con la circolare 11/2013 del 30 Aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune delucidazione per gli aspetti di propria competenza.

Ricordiamo che questa agevolazione è stata disciplinata dal d.p.c.m del 22 Gennaio 2013 (entrato in vigore il 13 Aprile u.s), il quale stabilisce che per il periodo dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (R.S.A e R.S.U), sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite di euro 2.500 lordi. Detta imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate, nel medesimo anno 2012, all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

Nel rimandare per gli approfondimenti alla lettura della nota dell’Agenzia, segnaliamo alcuni degli argomenti affrontati:
– Ai fini del calcolo del sopra citato limite di reddito di 40.000 euro, occorre considerare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) conseguiti dal soggetto nel 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. Pertanto, spiega l’Agenzia, nel calcolo sono comprese le pensioni e gli assegni equiparati, mentre restano fuori i redditi soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a titolo di arretrati. L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2500 euro lordi per il 2013; questo limite deve considerarsi al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d’imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

– L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto se è lo stesso che ha rilasciato il CUD, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il 2012. Nel caso il sostituto tenuto ad applicare l’imposta  non fosse lo stesso di quello che ha rilasciato il CUD 2013, o l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, occorre che il lavoratore gli comunichi l’importo del reddito di lavoro dipendente ottenuto nel 2012. Laddove l’imposta non venga trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente la applicherà in sede di dichiarazione dei redditi. Il lavoratore può comunque rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria nel caso l’imposta sostitutiva dovesse risultargli meno conveniente.

– L’agevolazione in commento si riferisce alle somme corrisposte in esecuzione di accordi collettivi territoriali o aziendali, che devono depositarsi entro 30 gg dalla sottoscrizione presso la direzione territoriale del lavoro competente, con allegata un’autodichiarazione che ne attesti la conformità con le disposizioni del dpcm del 22 Gennaio 2013. A questo proposito l’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha ribadito che per tutti i contratti sottoscritti alla data del 13 Aprile scorso (quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto d.p.c.m.), la scadenza ultima per considerare il deposito tempestivo è quella di Lunedì 13 Maggio 2013.

– L’errata applicazione della tassazione agevolata per mancanza dei presupposti, obbliga il datore di lavoro al pagamento della differenza tra quanto già versato e quanto dovuto a titolo di Irpef, con applicazione di sanzioni ed interessi.

– Nessun problema, infine, per i datori di lavoro che in virtù di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del dpcm, hanno applicato l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, può essere prelevato dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13127

Circolare Agenzia delle Entrate