
FIS13108 – Deducibilità dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
9 Aprile 2013
Costi minimi della sicurezza
9 Aprile 2013Roma, 9 Aprile 2013
LAV13109
SM
Oggetto: detassazione degli incrementi di produttività. Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.
Facciamo seguito alla nostra precedente informativa del 2 Aprile scorso (LAV13097), per comunicarvi che il Ministero del Lavoro ha diffuso la circolare n.15/2013, con la quale ha dettato degli indirizzi operativi per applicare l’agevolazione della detassazione delle somme erogate al lavoratore, per gli incrementi di produttività realizzati nel corso di quest’anno.
Ricordiamo in proposito che l’agevolazione è stata disciplinata dal d.p.c.m. del 22 Gennaio 2013 (commentato sempre nella circolare Conftrasporto sopra indicata), il quale prevede quanto segue: per il periodo dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (R.S.A e R.S.U), sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite di euro 2.500 lordi. Detta imposta sostitutiva si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate, nel medesimo anno 2012, all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.
La retribuzione di produttività rilevante per questa agevolazione, può scaturire in due modi diversi:
– in primo luogo, i contratti collettivi aziendali o territoriali possono agganciare alcune voci retributive ad indicatori quantitativi di produttività/ redditività/ qualità/ efficienza/ innovazione (è sufficiente che il contratto faccia riferimento ad uno solo di essi). La circolare ha individuato, a titolo esemplificativo, alcuni di questi indicatori, quali: l’andamento del fatturato; minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; la lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (es R.O.L); prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L; modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; ecc..
– in via alternativa, la predetta retribuzione viene identificata in voci retributive erogate in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale, anche non continuativa, delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela di diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della legge 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di integrazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della legge 300/1970.
Le due modalità prima indicate, utili per determinare la retribuzione di produttività, possono coesistere all’interno dello stesso accordo collettivo: ad esempio, è possibile prevedere l’erogazione di voci retributive per un importo di 1500 € in esecuzione della prima nozione, e di 1000 € in esecuzione della seconda (entro il limite complessivo di 2500 €), fermo restando che per quest’ultima tipologia, occorrerà dare esecuzione ad almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento sopracitate.
Dal punto di vista procedimentale, le imprese che intendono usufruire di questa detassazione, devono depositare l’accordo applicativo territoriale o aziendale presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro 30 gg dalla sua sottoscrizione, con allegata un’autodichiarazione di conformità di tale accordo alle disposizioni del d.p.c.m. 22.1.2013; autodichiarazione che non deve necessariamente inserirsi in un atto separato dal contratto, potendo essere contenuta anche in quest’ultimo. Al deposito dell’accordo aziendale provvede l’azienda, mentre per quello dell’accordo territoriale è sufficiente che vi abbia provveduto anche una sola delle associazioni firmatarie, senza che debba procedervi anche l’impresa che lo applica in concreto.
Gli accordi sottoscritti entro il 13 Aprile 2013 (data di entrata in vigore del più volte citato d.p.c.m. del 22 gennaio), vanno depositati entro 30 gg dall’entrata in vigore del suddetto decreto, quindi entro il 13 Maggio p.v; essi, peraltro, non hanno portata retroattiva nel senso che danno vita al beneficio soltanto dalla data di sottoscrizione, escludendo quindi i periodi di paga precedenti. Per i contratti già depositati a qualsiasi titolo non occorre ripetere il deposito, ma è sufficiente che l’autodichiarazione ne indichi gli estremi. L’autodichiarazione può essere inviata alla DTL anche a mezzo posta certificata, e la data dell’invio sarà equiparata al deposito.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


