FIS13126 – TARES. IMU. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) n. 1/DF del 29 aprile 2013.

FIS13125 – Differimento per l’anno 2013 del termine di presentazione del Modello 730/2013 ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale. D.P.C.M. del 26 aprile 2013.

2 Maggio 2013

LAV13127 – Detassazione degli incrementi di produttività. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

3 Maggio 2013

FIS13125 – Differimento per l’anno 2013 del termine di presentazione del Modello 730/2013 ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale. D.P.C.M. del 26 aprile 2013.

2 Maggio 2013

LAV13127 – Detassazione degli incrementi di produttività. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

3 Maggio 2013

Roma, 2 Maggio 2013

FIS13126
SM

OGGETTO: TARES. IMU. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) n. 1/DF del 29 aprile 2013.

Come noto, il recente D.L. 8 aprile 2013, n. 35 ha introdotto, per l’anno 2013, rilevanti modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché in materia di IMU, che sono state illustrate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013.

• LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES PER L’ANNO 2013

Limitatamente al 2013, è stata attribuita ai comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, in deroga a quanto disposto dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che, “il versamento del tributo (…) nonché della maggiorazione (…) per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre“.

Al riguardo, il Ministero ha sottolineato che, alla luce della nuova norma, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Qualora il Comune non intervenga, con una propria delibera (da pubblicare anche sul proprio sito web, almeno 30 gg prima della data di versamento) , a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio, resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013.

Altra modifica di rilievo è quella che prevede che, per il pagamento delle prime 2 rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e, cioè, per la TARSU, per la TIA1 e per la TIA2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli importi in tal modo versati, dovranno essere considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES. Tale disposizione, chiarisce il Ministero, costituisce l’indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni, per far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA1 e TIA2, mentre l’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard.
Viene inoltre precisato che se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. L’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso, soltanto, per l’ultima rata della TARES.

Tra le altre novità introdotte, è stato stabilito che la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, sia riservata allo Stato e sia versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata del tributo. Per tale versamento i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.

Infine, il citato D.L. n. 35 del 2013, è intervenuto sulla disciplina delle aree scoperte pertinenziali e accessorie, prevedendo che sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

• LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU

– Termini di presentazione della dichiarazione IMU

L’art. 13, comma 12-TER, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), disponeva, a regime, che i soggetti passivi dovessero presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui avesse avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si fossero verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Ora, con il D.L. n. 35 del 2013, è stato modificato il citato comma 12-TER dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevedendo che la dichiarazione IMU debba essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Al riguardo, il Ministero precisa che tale modifica normativa ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni, risolvendo i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che, altrimenti, non avrebbero trovato soluzione.

La circolare in esame chiarisce, inoltre, che la nuova disposizione – oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni – produce effetti anche su quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013. In merito a tale fattispecie, viene anche ricordato come opera l’istituto del ravvedimento operoso rispetto alle violazioni concernenti l’anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti opportunità:

• riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013;
• riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e, cioè, entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013.
– Modifica dei termini di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU.

Come noto, il comma 13-BIS dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), disponeva che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU dovessero essere pubblicate sul sito www.finanze.it, entro il 30 aprile, altrimenti le aliquote e le detrazioni d’imposta si intendevano prorogate di anno in anno.
Ora, con il D.L. n. 35 del 2013, è stato modificato il termine disposto dal citato comma 13-BIS, prevedendo in pratica che, a decorrere dal 2013, il versamento dell’acconto dell’IMU debba essere eseguito sulla base delle delibere pubblicate nel suddetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno mentre, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi d’imposta dovranno effettuare il versamento dell’acconto sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate nell’anno precedente.

Nell’eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze previste gli atti dovuti, la circolare precisa che:

• per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi devono calcolare l’imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
• per il pagamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.

Tenuto conto delle novità preannunciate dal nuovo esecutivo in materia di IMU, ci riserviamo di tornare sull’argomento.

La circolare del MEF può essere prelevata dal link sotto indicato.

Cordiali saluti

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FIS13126

Circolare MEF