
CIR12288 – Permesso provvisorio di guida, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente.
7 Novembre 2012
NOR12290 – Certificazione dei crediti maturati verso la pubblica amministrazione per somministrazione, forniture ed appalti. Nuovi decreti in Gazzetta Ufficiale.
7 Novembre 2012Roma, 6 Novembre 2012
CIR12289
SM
Oggetto: destinazione del gettito dell’IPT. Chiarimento del Ministero delle Finanze
Il decreto legge 174 del 10 Ottobre 2012 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR12266 del 16 Ottobre scorso, ed in corso di conversione in Legge) ha previsto che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), spetti alla Provincia dove il soggetto che richiede la formalità ha la propria sede legale o la residenza; ciò fermo restando che le formalità relative all’IPT possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale.
Con una nota del 31 Ottobre scorso, n. 23970, la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una serie di chiarimenti su alcune questioni controverse:
– Persone giuridiche con sede legale all’estero. La Provincia destinataria del tributo è quella, italiana, dove la società estera ha fissato la sede secondaria. In presenza di più sedi secondarie, spetta alla società stessa la scelta della sede e, quindi, della Provincia a cui destinare il tributo.
– Provincia destinataria del gettito. La nota delle Finanze ha chiarito che la società con sede legale e una o più sedi secondarie in Italia, deve sempre calcolare l’IPT sulla base delle tariffe previste dalla Provincia in cui si trova la sua sede legale. Pertanto, la società con sede legale a Roma che esegua le formalità nella Provincia di Trento (che, così come quella di Bolzano, può applicare l’IPT in misura fissa), deve calcolare l’imposta sulla base della tariffa vigente per la Provincia di Roma.
– In caso di veicolo acquistato in leasing, la Provincia destinataria del gettito è quella dove si trova la sede legale, o la residenza, del locatario (quindi, dell’utilizzatore del veicolo), e non quella dell’azienda locatrice intestataria del mezzo.
La nota del Dipartimento delle Finanze è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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