CIR12288 – Permesso provvisorio di guida, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente.

TRI12287 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello per la dichiarazione IMU.

6 Novembre 2012

CIR12289 – Destinazione del gettito dell’IPT. Chiarimento del Ministero delle Finanze.

7 Novembre 2012

TRI12287 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello per la dichiarazione IMU.

6 Novembre 2012

CIR12289 – Destinazione del gettito dell’IPT. Chiarimento del Ministero delle Finanze.

7 Novembre 2012

Roma 6 Novembre 2012

CIR12288
SM

Oggetto: Permesso provvisorio di guida, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente.

Con la circolare prot. RU 29619(2203 del 31 Ottobre scorso, il Ministero dei Trasporti  ha comunicato la sostituzione del modello di rilascio del permesso provvisorio di guida, originariamente allegato alla circolare n. 990/M352 del 18 Giugno 2001, al fine di tener  conto del nuovo modello di patente di guida introdotto dal Decreto legislativo n. 59 del 18 Aprile 2011, che entrerà in vigore dal 19 Gennaio 2013 (su questo Decreto, vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto CIR12271 del 23 Ottobre u.s).

La procedura da seguire in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida, continua ad essere disciplinata dal D.P.R 104 del 9 Marzo 2000, e dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 18 Giugno 2001 (prot. 990/M352). Pertanto, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, il titolare deve recarsi presso un Ufficio di Polizia munito di un documento di riconoscimento e di due fotografie formato tessera, per effettuare la denuncia mediante il modello allegato alla circolare in commento. Su questo modello, in aggiunta alla fotografia autenticata dagli stessi organi di Polizia, il denunciante dovrà apporre la propria firma autografa che sarà poi riprodotta sul duplicato della patente rilasciato dall’Ufficio Centrale operativo. Completate queste formalità, il titolare della patente otterrà dal Comando di Polizia un permesso provvisorio di guida, della durata di 90 gg, purché la patente sia duplicabile e non risulti scaduta; in quest’ultimo caso, infatti, l’Ufficio di Polizia, dopo aver ricevuto la denuncia, invita l’interessato a presentare la richiesta del permesso provvisorio e del duplicato della patente, direttamente all’Ufficio della motorizzazione.

Il testo della circolare ministeriale del 31 Ottobre u.s, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR12288

Circolare ministeriale