
La settimana sindacale confederaledal 25 al 29 GIUGNO 2012
29 Giugno 2012
NOR12196 – Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2 Luglio 2012Roma, 2 luglio 012
FIS12195
MQ
Oggetto: Versamenti all’erario in caso di appalti. Pareri sulla portata dell’articolo 2, comma 5-bis, della legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie).
Com’è noto l’articolo 2, comma 5-bis della legge 26 aprile 2012, n. 44, nel sostituire una precedente disposizione (art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006) ha ora previsto – in maniera più incisiva rispetto al passato e per un’esigenza di maggior gettito delle entrate fiscali – che:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
Con l’entrata in vigore di questa nuova disposizione (fine aprile 2012 – cfr. circolare FIS12132 del 4 maggio 2012), alcuni committenti hanno richiesto alle imprese di trasporto loro fornitrici di esibire copia del modello F24 e relativa quietanza attestante il pagamento mensile delle ritenute IRPEF e del versamento dell’IVA, probabilmente ritenendo estendibile al contratto di trasporto il meccanismo della responsabilità solidale previsto dalla citata disposizione in materia di contratto di appalto.
Sulla questione Conftrasporto ha posto uno specifico quesito ai propri consulenti, legale e fiscale.
Dalle risposte e dai pareri avuti emerge che nel caso del contratto di trasporto non opera la responsabilità solidale prevista dalla norma in oggetto.
Riportiamo le parti più significative dei pareri ottenuti.
Parere Legale
Fino a quando non ci saranno delle note o circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiariscano se è applicabile al trasporto la specifica responsabilità solidale prevista in caso d’appalto a carico del committente e di ciascun sub committente, dal novellato art. 35 c. 33 del Decreto Bersani (D.L. 223/06), la soluzione della questione sarà devoluta esclusivamente all’attività ermeneutica della giurisprudenza.
Dopo aver effettuato una ricerca sulle banche dati e su internet, anch’io ho rinvenuto pochissimi precedenti sulla materia (appena due), di cui il più recente è la sentenza del Tribunale di Venezia citata nella Vostra e-mail (il primo è del Tribunale di Milano del 16.11.2005).
In entrambe le pronunce, rese in riferimento all’art. 29 del D.L.vo 276/03 (il quale stabilisce un analogo meccanismo di responsabilità solidale in relazione alle remunerazioni ed ai contributi dei dipendenti del subappaltatore) è stato affermato il principio per cui la responsabilità solidale in capo al committente ed ai subcommittenti ha natura eccezionale ed è quindi di stretta interpretazione, non potendo estendersi nel silenzio della legge a fattispecie contrattuali distinte ed autonome dal contratto d’appalto. Del resto lo stesso testo della previgente L. 1369/1960 escludeva espressamente dalla responsabilità solidale in questione le attività di trasporto.
Avv. Ivan Di Costa – Studio Legale Callipari Verona
Parere Fiscale
Devo preliminarmente osservare che il quesito postomi è soprattutto di natura legale, in quanto fiscalmente la situazione sembra essere piuttosto chiara perché concerne solo la tipologia di debiti cui il committente è solidamente obbligato con l’appaltatore nei confronti dell’Erario (ritenute da lavoro dipendente e Iva scaturente da fatture per il contratto di appalto in essere).
Sarebbe dunque competenza del nostro consulente legale rispondere a questo quesito.
A mio parere, il meccanismo di responsabilità solidale a carico del committente non è estendibile alle attività di trasporto.
L’evoluzione normativa, a mio avviso, non ha modificato né la tipologia di contratto (contratto di appalto) cui si riferisce, né gli attori (committente e appaltatore), ma ha piuttosto ampliato il campo oggetto dell’obbligazione solidale del committente.
Infatti, il decreto legislativo 276/2003, da Voi citatomi, afferma “in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
L’art. 2 comma 5 bis della legge26 aprile 2012 n. 44 , recita “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
Ritengo, quindi, che l’interpretazione data dal Tribunale di Venezia, che trova ulteriore conferma in una pronuncia del Tribunale di Milano del 16/11/2005, secondo cui la responsabilità solidale del committente ex d.lgs. 276/2003, non si applica quando l’attività prestata dall’appaltatore è esclusivamente quella di trasporto, possa valere anche per la Legge del 26 aprile 2012 e cioè che non sussiste alcuna responsabilità solidale per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e l’Iva scaturente da fatture relativamente al contratto in essere.
Dr. Raimondo De Miranda
Cordiali saluti
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