

Roma, 4 Maggio 2012
FIS12132
SM
OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come vi abbiamo già informato con la circolare Conftrasporto FIS12129 del 2 Maggio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile u.s. (Suppl. Ord. n.85) è stata pubblicata la legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (cd decreto semplificazioni fiscali). Per quanto riguarda l’autotrasporto, il provvedimento fa venir meno la previsione della decadenza per la presentazione della domanda di recupero trimestrale delle accise sul gasolio, con tutte le conseguenze ampiamente descritte nella già citata circolare Conftrasporto. Per quanto riguarda il contenuto restante del decreto, di seguito riportiamo un’illustrazione delle novità di maggiore interesse:
1. Rateizzazione debiti tributari (Art. 1)
1.1. Rateazione dei debiti nei confronti degli enti pubblici (comma 4)
Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori in situazioni di obiettiva difficoltà economica possono chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti o in rate variabili.
1.2. Debiti pubblica amministrazione (commi 4-bis, 4-ter e 4-quater)
Come noto, le amministrazioni pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione. Con l’inserimento del comma 4-bis viene disposto che il soggetto pubblico è comunque tenuto al pagamento delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo di spese e interessi. Il mancato pagamento costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio così come anche il mancato pagamento delle somme dovute nell’ipotesi in cui sia intervenuto il pagamento da parte del beneficiario o un provvedimento dell’ente creditore di estinzione dell’inadempimento.
2. Comunicazioni e adempimenti formali (Art. 2)
2.1. Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo (commi 3 e 3-bis)
Il decreto semplificazioni tributarie, per le cessioni delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari, ha previsto che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato degli estremi del cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessione nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria, qualora il cessionario sia lo stesso soggetto consolidante. In sede di conversione in legge viene abrogata tale ultima condizione prevedendo, quindi, l’efficacia anche se cessionario e consolidante siano soggetti diversi.
Analogamente, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, è efficace la cessione delle eccedenze utilizzabili in compensazione anche nel caso di mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto e della tipologia di tributo oggetto di cessione.
2.2. Versamenti all’erario in caso di appalti (comma 5-bis)
In caso di appalto di opere o di servizi, viene previsto che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato, in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. La precedente disposizione prevedeva, più genericamente, che l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore di tutte le somme fiscali e previdenziali dovute dallo stesso subappaltatore per i dipendenti.
2.3. Comunicazioni Iva (comma 6)
Come noto, dal 1° gennaio 2012, gli operatori economici dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente, e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore. Con una modifica alla disposizione richiamata, viene ora precisato che gli operatori finanziari, ovvero quei soggetti già tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 11, c. 2, del D.L. n. 201 del 2011, sono obbligati all’adempimento comunicativo limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti già oggetto di segnalazione, ai sensi dell’art. 7, c. 5 e 6, del D.P.R. n. 605/1973.
2.4. Adempimenti del regime premiale per favorire la trasparenza (comma 13-quater)
Per i soggetti che aderiranno al regime premiale per favorire la trasparenza, di cui all’art. 10 del D.L. n. 201 del 2011, viene previsto che potranno adempiere anche agli obblighi concernenti l’imposta sul valore aggiunto e a quelli dei sostituti d’imposta direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
3. Facilitazione per imprese e contribuenti (Art. 3)
3.1. Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (comma 4-quater)
Vengono aumentati ed aggiornati in euro gli importi di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 633 del 1972, in merito alle semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. In specie, i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione Iva, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attività esercitate.
3.2. Limiti di pignorabilità (comma 5, lett. b)
Cambiano le regole in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Le somme fino a 2.500 euro potranno essere pignorate in misura pari ad un decimo, mentre le somme da 2.501 a 5.000 euro in misura pari ad un settimo. Resta ferma la pignorabilità in base alle regole ordinarie per le somme eccedenti i 5.000 euro.
3.3. Reddito da lavoro dipendente (comma 6-bis)
Con una modica all’art. 51 del Tuir, viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i servizi e le prestazioni, oltre che le somme, erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
3.4. Ammortamento beni materiali (comma 16-quater)
Circa l’ammortamento dei beni materiali, di cui all’art. 103 del Tuir, viene abrogata la disposizione secondo la quale per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. Detta norma è applicabile dal periodo d’imposta corrente.
4. Termini per adempimenti fiscali (Art. 3-ter)
Viene introdotta a “regime” la disposizione secondo cui, in tema di adempimenti fiscali e contributivi, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ciascun anno, sarà possibile effettuare il pagamento entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.
5. Fiscalità locale (Art. 4)
5.1. Modifiche all’IMU (comma 1-ter)
In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni tributarie vengono apportate importanti modifiche alla disciplina IMU.
In particolare, con l’aggiunta del comma 1-ter, viene stabilita l’esenzione Imu per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani o parzialmente montani.
Per tali fabbricati, le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l’applicazione dell’imposta, secondo le aliquote stabilite dall’art. 13 , c. 8, del D.L. n. 201 del 2011, ferma la facoltà di introdurre specifiche esenzioni, detrazioni o deduzioni.
Intervenendo sul comma 9 dell’art. 9 del D.L. n. 23 del 2011, ovvero il decreto attuativo del federalismo municipale, viene chiarito che gli immobili esenti dall’Imu sono, comunque, assoggettati alle imposte sul reddito ed alle relative addizionali, ove dovute.
5.2. Imposta di scopo (comma 1-quater)
Con l’entrata in vigore dell’Imu cambia anche la base imponibile dell’imposta di scopo, che si uniformerà sui nuovi valori dell’imposta municipale.
Sino ad oggi, come noto, l’imposta di scopo è stata determinata applicando alla base imponibile Ici un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
5.3. Terreni non fabbricabili (comma 5)
La norma è finalizzata a meglio specificare la definizione di terreno non fabbricabile di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, recante la disciplina dell’Ici. Al riguardo, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Un altro chiarimento viene fornito circa la definizione di dimora abituale e residenza anagrafica ai fini dell’anticipazione sperimentale dell’Imu. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze relative al nucleo stesso, si applicano per un solo immobile.
5.4. IMU immobili inagibili e storici (comma 5)
La norma, intervenendo sull’art. 13, c. 3, del D.L. n. 201 del 2011, prevede:
– la riduzione del 50% della base imponibile, ai fini IMU, per gli immobili di interesse storico o artistico;
– la riduzione del 50% della base imponibile, ai fini IMU, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabilità devono essere accertati da perizia a carico del proprietario rilasciata dai tecnici comunali. In alternativa, il contribuente potrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva.
5.5. Versamento IMU mediante bollettino postale (comma 5)
Con riferimento al versamento dell’imposta, viene previsto che dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare, oltre che il modello F24, anche apposito bollettino postale (lett. h).
5.6. Versamento IMU per il 2012 (comma 5)
Con l’inserimento del comma 12-bis nell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, vengono chiarite le modalità di versamento dell’IMU per l’anno 2012.
Il pagamento della prima rata dell’imposta va effettuata senza applicazioni di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
La seconda rata va versata a saldo dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Per il 2012, l’imposta per l’abitazione principale e le relative pertinenze potrà essere versata, a scelta del contribuente, in 2 o 3 rate. Nel primo caso, la prima rata va versata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’art 13 del D.L. n. 201 del 2011; la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Se il contribuente opta per il versamento in tre rate, le prime due verranno versate in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Inoltre, la norma permette ai Comuni di intervenire sulle aliquote e sulle detrazioni IMU, successivamente alla disponibilità dei dati relativi agli incassi in acconto. Infatti, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria sulla base delle stime fornite dal Dipartimento delle finanze per ogni Comune; poi, entro il 30 settembre 2012, potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo.
Entro il 10 dicembre 2012, con uno o più D.P.C.M. si provvede, sulla base del gettito della prima rata, alla modifica dell’aliquota e delle detrazioni al fine di assicurare il gettito previsto per il 2012.
5.7. Dichiarazione IMU (comma 5)
Con l’inserimento del comma 12-ter all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, vengono disciplinati gli obblighi dichiarativi dell’imposta: i soggetti passivi dovranno presentare apposita dichiarazione, entro 90 giorni dall’entrata in possesso degli immobili o dalla variazione rilevante ai fini della determinazione d’imposta, utilizzando i modelli da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Quest’ultima ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche che influenzano la determinazione dell’imposta.
Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione va effettuata entro il 30 luglio 2012.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
5.8 Assegnazione casa coniugale (comma 12- quinquies)
Ai soli fini Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
6. Modifiche al Tuir, in materia di deduzione dei canoni di leasing (Art 4-bis)
Sono modificate le regole per la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Viene stabilito che tale deduzione, per i soggetti Ires, è ammessa a prescindere dalla durata contrattuale del leasing, per un periodo inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
7. Attività e certificazioni in materia catastale (Art. 6)
7.1. Imposta di bollo sulle spese di giustizia (commi da 5-duodecies a 5-terdecies)
Viene disposta l’interpretazione autentica dell’art. 18 del Testo unico in materia di spese di giustizia, stabilendo, di fatto, che sono assoggettate all’imposta di bollo secondo le regole ordinarie, le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze od altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare.
Inoltre, viene modificato l’art. 16 del D.Lgs. n. 347 del 1990 (Testo unico dell’imposta di bollo), prevedendo:
– la prenotazione a debito dell’imposta dovuta per l’esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni), applicabili nel procedimento sanzionatorio;
– la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno, comunque, partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese).
Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l’Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate.
7.2 Trascrizione di atti costitutivi di vincoli (comma 5-quaterdecies)
Si inserisce un nuovo articolo nel Codice Civile (2645-quater) in materia di trascrizione di atti costitutivi di vincolo, quando abbiano per oggetto i beni immobili.
In base a questo articolo, devono essere trascritti tutti gli atti di diritto privato, i contratti e altri atti di diritto privato anche unilaterali, le convenzioni etc. con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.
7.3 Disposizioni in materia di cancellazione delle ipoteche (comma 5-quinquiesdecies)
La nuova disciplina stabilisce che a decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile (Durata dell’efficacia dell’iscrizione). Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, saranno definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
8. Misure di contrasto all’evasione (Art. 8)
8.1. Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo (comma 1)
Viene modificato, nuovamente, il comma 4-bis dell’art. 14 della L. n. 537 del 1993, definendo meglio l’ambito di applicazione del regime di indeducibilità dei costi e delle spese correlati a delitti non colposi e dando, di fatto, maggiore certezza alla predetta disposizione in fase operativa. In sintesi, viene previsto che i costi e le spese direttamente connessi al compimento di delitti non colposi non sono deducibili, non solo quando il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale ma anche qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 424 del codice di procedura penale, ovvero sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 del medesimo codice, fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato, prevista dall’art. 157 del codice penale.
Inoltre, viene precisato che il rimborso delle maggiori imposte, versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi, compete qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale, ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 del medesimo codice, fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 del codice di procedura penale.
8.2. Soppressione della elaborazione di “liste selettive” e valutazione delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie (comma 8)
Come noto, il comma 8, nella sua formulazione originaria, prevedeva che l’Agenzia delle entrate – nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti – elaborasse delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che fossero stati ripetutamente segnalati, in forma non anonima, alla stessa Agenzia delle Entrate od alla Guardia di finanza, in merito alla violazione della mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o della fattura.
Tale norma è stata totalmente riscritta, non prevedendo più l’elaborazione di apposite “liste selettive” da parte della sola Agenzia delle entrate, ma disponendo che, nell’ambito dell’attività di accertamento, le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza tengano “conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi”.
Le modifiche denotano significative differenze. Infatti, ora:
– con la cancellazione delle preordinate “liste selettive”, sussiste solo una possibilità (e non più un dovere) da parte degli organi di controllo di valutare, nell’ordinaria pianificazione degli accertamenti, anche le segnalazioni – non anonime – da parte dei cittadini di violazioni di natura fiscale;
– viene fatto, altresì, generico riferimento alle “violazioni tributarie”, includendo nelle stesse la mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale o della fattura. Tale dizione ha certamente una portata diversa rispetto alla norma originaria. Questa era diretta, esclusivamente, a colpire specifiche categorie di contribuenti (i titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo obbligati a rilasciare la certificazione fiscale dei corrispettivi); la nuova formulazione riguarda tutte le possibili violazioni tributarie, commesse eventualmente da qualunque contribuente, a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza;
– la disposizione, come detto, non è più rivolta soltanto all’Agenzia delle entrate ma a tutte le Agenzie fiscali, oltre che alla Guardia di Finanza.
8.3. Ulteriori misure di contrasto all’evasione fiscale (commi 8-bis, 10-bis e 12-bis)
Viene introdotta una modifica al fine di precisare che l’invio di segnalazioni ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, effettuato da parte dell’Agenzia delle entrate prima di emettere gli avvisi di accertamento, avviene a condizione che l’ente locale abbia stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia medesima. Viene, inoltre, abbreviato – da 60 a 30 giorni dal ricevimento della segnalazione – il termine a disposizione del comune per comunicare all’Agenzia delle entrate gli elementi in suo possesso, utili a determinare il reddito complessivo.
Un’ulteriore modifica all’art. 5 del D.P.R. n. 404 del 2001, abbassa a 10 (in luogo di 100), il numero di unità immobiliari possedute che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione e dispone tale obbligo anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo.
Modificata, inoltre, la disciplina del cosiddetto “accertamento esecutivo”. Ora, l’intimazione al pagamento deve essere contenuta anche negli atti relativi:
– a somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione del quantum risultante da conciliazione giudiziale (debito residuo e sanzioni);
– al recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi.
8.4 Introduzione delle merci nel deposito Iva (comma 21-bis)
E’ stato, definitivamente, chiarito che l’introduzione delle merci nel deposito fiscale ai fini Iva si considera perfezionata indipendentemente dai tempi minimi di giacenza delle merci e senza obbligo di scarico delle stesse dal mezzo di trasporto.
Cordiali saluti.
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