

Roma, 5 Aprile 2012
INP12109
SM
Oggetto: Sgravi contrattazione II livello. Primi chiarimenti Inps.
Con una nota del 30 Marzo 2012, l’Inps, nel fornire le prime indicazioni per la concreta applicazione dello sgravio contributivo, ha precisato che i termini per l’invio delle domande per ottenere questo sgravio, saranno comunicati successivamente.
Di seguito, riportiamo un breve riepilogo dei tratti essenziali di questa misura.
Misura dello sgravio
L’agevolazione, che interessa i premi di risultato relativi all’anno 2010, prevede uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, e viene applicata nelle seguenti misure:
– aliquota a carico del datore di lavoro: entro il limite massimo di 25 punti, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate o di eventuali misure compensative;
– aliquota a carico del lavoratore: esenzione totale.
Condizioni per l’ammissione
Viene sottolineato che, per beneficiare dello sgravio, i contratti devono necessariamente:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. E’ possibile usufruire dello sgravio anche per i contratti che non siano stati depositati in precedenza, a condizione che gli stessi siano consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto (quindi, entro lo scorso 27 Gennaio);
b) prevedere, nelle erogazioni, almeno uno dei seguenti presupposti:
– incertezza nella corresponsione o nel loro ammontare;
– correlazione a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non possano essere rilevati indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione saranno individuati sulla base degli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
L’Istituto ribadisce che lo sgravio non può essere concesso alle aziende che non risultino in regola con le norme in materia contributiva (DURC) e contrattuale e che, nel caso di indebita fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro interessati saranno tenuti al versamento della contribuzione dovuta, maggiorata delle sanzioni civili. Resta salva, inoltre, l’eventuale sanzione penale.
Domanda
L’ammissione al beneficio avverrà a seguito di presentazione della domanda all’Inps, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite dei consulenti del lavoro o dei centri servizi.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni, corrisposte nel corso dell’anno 2010, per le quali viene richiesto lo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari, nonché il numero degli stessi;
e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
Come già detto agli inizi, con successiva comunicazione, l’Istituto renderà noti il giorno e l’ora da cui sarà possibile inoltrare le predette domande.
Modalità di ammissione
Entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle istanze, l‘lstituto provvederà all’ammissione delle aziende (in regola con i previsti requisiti) al beneficio, dandone tempestiva comunicazione alle stesse nonché agli intermediari interessati.
Viene ricordato, al riguardo, che qualora le risorse disponibili (650 milioni di euro) non risultassero sufficienti, l’Inps ridurrà la percentuale del beneficio proporzionalmente all’eccedenza del tetto di spesa, informandone, anche in questo caso, gli interessati.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento, non appena l’Inps avrà comunicato l’avvio delle procedure per ottenere la misura.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottocitato
Cordiali saluti.
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