NOR12091 – Decreto Legge liberalizzazioni. Conversione in Legge. Norme sull’autotrasporto.

FRM12090 – Formazione continua. Fondo For.Te. Adesioni in vista del prossimo avviso.
26 Marzo 2012
NOR12092 – Decreto Legge liberalizzazioni. Conversione in Legge. Commento alle altre disposizioni.
26 Marzo 2012

Roma, 26 marzo 2012

NOR12091
SM

Oggetto: Decreto Legge liberalizzazioni. Conversione in Legge. Norme sull’autotrasporto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 Marzo (Supplemento ordinario n. 53) è stata pubblicata la Legge n. 27 del 24 Marzo, che ha convertito il Decreto n.1/2012 (d’ora in poi Decreto) in materia di liberalizzazioni. Per quanto concerne l’autotrasporto, la Legge ha confermato l’importante agevolazione in materia di recupero delle accise sul gasolio, già prevista dalla versione originaria del Decreto: si tratta del recupero trimestrale (anziché annuale, com’è stato fin’ora) per il gasolio consumato, nel trimestre di riferimento (a partire dal 2012), sui veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton.
La disposizione è contenuta all’art. 61 del Decreto e, sulla stessa, l’Agenzia delle Dogane ha già emanato una prima nota esplicativa (prot. 22756 del 24 Febbraio, commentata con la circolare Conftrasporto FIS12060 del 28.2), di cui si riepilogano di seguito i passaggi fondamentali:
– la richiesta del beneficio riguarda i consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre – dicembre);
– la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi, per quanto concerne il trimestre Gennaio – Marzo 2012, il recupero delle accise va chiesto entro e non oltre il 30 Aprile p.v, pena l’impossibilità di ottenere l’agevolazione per quel trimestre.
– i Km percorsi da indicare nel modello per ciascuno dei veicoli per i quali si chiede la misura, sono quelli registrati dal contachilometri alla fine del trimestre;
– il credito d’imposta  può essere compensato entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quando è sorto. In pratica, l’impresa ha a disposizione un anno di tempo in più per effettuare la compensazione; addirittura, per il credito  dell’ultimo trimestre dell’anno Ottobre – Dicembre 2012, tenuto conto che sorge una volta trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda (o dall’invio dei chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Dogane, senza che questa abbia eccepito alcunché), l’utilizzo in compensazione sarà possibile entro il 31 Dicembre 2014, mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata è consentito entro il 30 Giugno 2015.
– Il credito d’imposta in questione è sottratto al limite annuale di compensazione di 250.000 €, previsto in via generale dall’art.1, comma 53 della Legge 244/2007, per tutti i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
– La misura diventa strutturale, per cui d’ora in poi non ci sarà più bisogno di una norma che la preveda espressamente ogniqualvolta ci saranno nuovi aumenti delle accise.
Queste prime istruzioni dell’Agenzia non aggiungono nient’altro né a proposito della misura del beneficio (che comunque sarà identica a quella applicata nel periodo dal 7 al 31 Dicembre dello scorso anno – 18,998609 centesimi €/litro – , tenuto conto che nel frattempo l’accisa non è aumentata), ne sul modello di domanda da impiegare. Appare quindi probabile che a breve ci sarà un’ulteriore nota dell’Agenzia, per cui ci riserviamo di tornare sul punto non appena ci saranno delle novità.

Sempre a proposito dell’autotrasporto, segnaliamo che nella conversione in Legge del provvedimento è stato inserito un nuovo articolo (il 61 bis) che ripristina la dotazione del fondo previsto dall’art.2, comma 244 della Legge n. 244/2007, nella misura di 1 mln di €uro per il triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell’autotrasporto e all’inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell’ambito del progetto “Uirnet” del Ministero dei Trasporti.

Altre novità che interessano anche il nostro settore  sono quelle legate alle assicurazioni, in quanto la conversione in Legge ha introdotto misure riguardanti:
– il contrasto della contraffazione dei contrassegni (art.31). Il contrassegno assicurativo verrà sostituito con sistemi elettronici o telematici controllabili anche a distanza, attraverso i comuni apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni al c.d.s. Le modalità con cui ciò avverrà saranno decise con apposito Regolamento del Ministro dello Sviluppo economico e dei Trasporti (sentito l’Isvap), da emanarsi entro la fine di Settembre p.v,  per andare poi a regime, al più tardi, entro due anni dall’entrata in vigore di detto Regolamento. Inoltre, il Ministero dei Trasporti formerà periodicamente un elenco dei veicoli a motori privi di copertura assicurativa, comunicando ai rispettivi proprietari l’inserimento in questo elenco e le conseguenze previste a loro carico; nella conversione del decreto è stato previsto che il proprietario inserito nel sopra citato elenco avrà 15 gg di tempo per regolarizzare la sua posizione, dopodiché la lista di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione sarà trasmessa alle forze di polizia e alle prefetture competenti per gli adempimenti del caso.  La ricevuta di pagamento, in ogni caso, prevale sul contrassegno ancora mancante o sull’inserimento nella lista dei veicoli non assicurati, nel senso che la sua esibizione consentirà di evitare ogni sanzione.
– la scatola nera, l’attestato di rischio e la liquidazione dei danni (art.32).  In riferimento ai meccanismi elettronici di registrazione dell’attività del veicolo (scatola nera ed equivalenti) o a ulteriori dispositivi da individuarsi con Decreto interministeriale, viene precisato che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità saranno a carico delle compagnie assicuratrici che, in presenza di tali apparecchiature, dovranno praticare una riduzione significativa delle tariffe. In riferimento all’attestato di rischio, si prevede che lo stesso debba essere consegnato esclusivamente per via telematica. Per le classi di massimo sconto, è stato stabilito che a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione debba praticare identiche offerte agli assicurati.
– la variazione in diminuzione dei premi assicurativi (bonus/malus) in rapporto alla classe di merito di appartenenza delle polizze (art.34 bis), che le compagnie di assicurazione devono applicare in via automatica, pena una sanzione amministrativa da parte dell’Isvap variabile da mille a 50 mila euro.
– il risarcimento del danno derivante da furto o incendio del mezzo (art.34 ter) per il quale, salvo i casi di procedimenti giudiziari relativi al reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati (art. 642 C.P.), le compagnie di assicurazione sono tenute a concederlo indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Cordiali saluti.

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NOR12091