

Roma, 28 Febbraio 2012
FIS12060
SM
Oggetto: Accise 2012. Nota agenzia delle Dogane illustrativa delle novità introdotte dal D.L sulle liberalizzazioni.
Con la circolare prot. 22756 del 24 Febbraio scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito una prima illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Legge sulle liberalizzazioni n. 1 /2012 (ancora in discussione al Senato in prima lettura), per il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato dalle imprese di autotrasporto merci sui veicoli di massa complessiva non inferiore alle 7,5 ton. Come si ricorderà (cfr circolare Conftrasporto NOR12026 del 25 Gennaio scorso), a partire dal 1 Gennaio scorso, l’art. 61 di questo Decreto ha reso possibile il recupero trimestrale delle predette accise, con domanda da presentarsi, a pena di decadenza dal diritto, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono stati eseguiti i consumi. Di conseguenza, specifica l’Agenzia, nel quadro A del modello di domanda, il chilometraggio da riportare per ciascun veicolo avente diritto al beneficio, sarà quello registrato dal contachilometri alla fine del trimestre solare.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta (il quale, ricordiamo, a norma dell’art. 4 del D.P.R 277/2000, sorge trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle dogane competente, della domanda o dei chiarimenti richiesti senza che al richiedente sia stato nel frattempo notificato un provvedimento di rigetto), l’impresa avrà tempo fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito; di conseguenza, si allunga anche la scadenza per richiedere il rimborso in denaro dell’eccedenza non compensata, visto che la relativa richiesta deve essere fatta all’Agenzia delle Dogane entro il 30 Giugno dell’anno successivo. Quindi, in virtù di quanto appena detto:
– per il credito relativo al primo trimestre di quest’anno (Gennaio/Marzo 2012), la domanda andrà presentata inderogabilmente entro il 30 Aprile p.v; il relativo credito d’imposta potrà essere compensato in F24 entro il 31.12.2013 mentre l’istanza per ottenere il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compensata, andrà fatta entro il 30 Giugno del 2014;
– per il credito relativo al quarto trimestre 2012 (Ottobre/Dicembre 2012), la richiesta dovrà effettuarsi inderogabilmente entro il 31 Gennaio 2013, l’importo sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 Dicembre 2014 mentre il rimborso dell’eccedenza potrà richiedersi entro il 30 Giugno 2015.
La circolare si sofferma anche su altre due novità (peraltro già ampiamente descritte dalla scrivente nella nota Conftrasporto prima citata):
1. La disposizione in commento sottrae il credito di imposta per il rimborso delle accise dal limite di utilizzo di 250.000 € annui, fissato in generale per tutti i crediti di imposta dall’art.1, comma 53 della Legge 244/2007;
2. Il rimborso delle accise per gli autotrasportatori diventa una misura strutturale: d’ora in poi, ogniqualvolta verranno decisi nuovi incrementi di questa tassa, non ci sarà più bisogno di una norma specifica che riconosca il diritto delle imprese di autotrasporto a recuperarli, compresi gli aumenti che potrebbero essere adottati nel corso di quest’anno con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art.33, comma 30 della predetta Legge di stabilità 2012, al fine – così recita quest’articolo – di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, per 65 mln di €uro.
La nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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