FIS11216 – Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria.

TRI11215 – Aumento delle accise sui carburanti, per fronteggiare l’emergenza alluvione in Liguria ed in Toscana.

2 Novembre 2011

FIS11217 – Chiusura delle liti fiscali pendenti. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.48/E del 24 ottobre 2011.

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2 Novembre 2011

Roma, 2 Novembre 2011

FIS11216
SM

OGGETTO: Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria.

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in tema (cfr circolare Conftrasporto TRI11190 del 21 Settembre u.s), per informarvi che l’Agenzia delle Entrate ha divulgato sul proprio sito le risposte ai quesiti delle Associazioni di categoria sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore alla soglia minima di  3.000 euro (25.000 limitatamente al periodo di imposta 2010), per la quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è in arrivo un software gratuito per rendere più agevole la compilazione della comunicazione telematica dei dati.
Di seguito, si riportano, sinteticamente, le risposte di maggior interesse fornite dall’Amministrazione finanziaria, rinviando al documento allegato per tutte le risposte.

1. Contratti collegati nel rapporto consorzio/consorziati.

Nell’ambito delle operazioni intraprese dal consorzio, occorre distinguere, ai fini dell’obbligo di comunicazione, tra il rapporto contrattuale Consorzio/Committente e quello tra il Consorzio ed i singoli consorziati. Nel primo, le prestazioni erogate dal consorzio a favore del committente vanno comunicate anche se di importo inferiore alla soglia minima, purché il valore complessivo del contratto superi quest’ultima; nel secondo, l’obbligo di comunicazione scatta quando la somma dei corrispettivi previsti per ciascun contratto di ogni consorziato superi la soglia minima e, in questo caso, nella comunicazione vanno inserite anche le fatture di quei consorziati che hanno ricevuto un corrispettivo inferiore.

2. Contratti da cui derivano corrispettivi periodici.

Nei contratti di appalto, somministrazione, noleggio, locazione ed altri da cui derivano dei corrispettivi periodici, l’obbligo di comunicazione scatta quando il corrispettivo totale dovuto nell’anno solare superi la soglia minima,a prescindere dalla modalità di pagamento (frazionato o in unica tranche).

3. Contribuenti minimi

Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica la fuoriuscita dal regime semplificato, nel caso le operazioni svolta a partire da questa data realizzino ricavi/compensi superiori a 45.000 euro, altrimenti, l’adempimento è dovuto a partire dall’anno successivo. Inoltre, il soggetto passivo Iva che riceve una fattura (di importo rilevante) da un contribuente minimo è comunque tenuto a comunicare l’operazione, anche se la stessa non comporti un obbligo analogo in capo al “contribuente minimo” che ha emesso il documento.

4. Fattura differita

In caso di fattura differita, riepilogativa delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo della fattura stessa e non della singola operazione documentata da Ddt in altro modo.

5. Fattura cointestata

In caso di fattura cointestata, l’operazione deve essere segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura.

6. Fattura con sconto

In caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato, quindi al netto dello sconto.

7. Fattura riepilogativa

Se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa (cessione di beni e prestazione di servizi) che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura deve essere comunicata con riferimento al totale, indicando come “tipologia della operazione” la causale di quella prevalente (“1” cessione di beni; “2” prestazione di servizi).

8. “Reverse charge”

Per le operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse charge”), in relazione alle quali l’imposta non viene indicata in fattura perché assolta dal cessionario, il limite superato il quale scatta l’obbligo di comunicazione è 3.000 euro.

9.  Note di variazione

Viene confermato quanto già chiarito nella citata Circolare 24/E del 2011: le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione. I record di dettaglio 4 e 5 del tracciato riguardano, esclusivamente, le note di variazione relative ad operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione.

10.  Spedizioni internazionali delle merci

I servizi di spedizione e trasporto relativi ad operazioni di importazione ed esportazione rientrano tra le operazioni rilevanti. Sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.

Il testo delle risposte dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.

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FIS11216

Risposte Agenzia Entrate